giovedì 15 agosto 2013

I canoni non percepiti vanno dichiarati e tassati



La Cassazione, fornendo, con sentenza n. 11158/2013, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 26 (ex 23), comma 1 del TUIR, nel solco del proprio prevalente indirizzo ispirato da una precedente pronuncia della Corte Costituzionale, ha riaffermato che la mancata percezione dei canoni, a causa della morosità del conduttore, non ne impedisce l’assoggettamento alle imposte sui redditi fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione. La decisione dei giudici di legittimità merita di essere segnalata perché consolida il proprio orientamento e rende tale principio “diritto vivente”.
Il comma 1 dell’art. 26 del TUIR stabilisce – come è noto – che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto previsto per l’imputazione del reddito agrario, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso di terreni e/o fabbricati. I redditi derivanti da contratti di locazione di fabbricati abitativi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, mentre per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.


domenica 14 luglio 2013

Da imprese e negozi il 41% dell'IMU



Il 41% del gettito prodotto dall'Imu arriva dalle attività produttive. Il dato si può calcolare grazie alle tabelle che il ministero dell'Economia ha fornito ieri alla commissione Finanze della Camera in risposta a un'interrogazione parlamentare, e che per la prima volta distinguono in maniera puntuale il numero di unità immobiliari e il loro valore per ogni categoria catastale.
Le tabelle non offrono dati sul gettito, ma per rispondere alla domanda concentrano la propria attenzione sugli imponibili totali e medi di ogni tipologia di immobili, specificando anche quante sono le unità censite in ogni categoria. Su questa base, per ottenere una stima attendibile del gettito è sufficiente applicare le aliquote medie decise dai Comuni l'anno scorso (4,4 per mille per le abitazioni principali, 9,33 per mille per gli altri immobili, come risulta dal censimento stilato dall'Ifel).


giovedì 30 maggio 2013

Unico 2013 verso la proroga

Ore decisive per la proroga dei versamenti di Unico. L'ipotesi su cui si sta lavorando è uno spostamento delle scadenze all'8 luglio senza maggiorazione e al 20 agosto con lo 0,40% in più per i circa 3,5 milioni di contribuenti (imprenditori, autonomi e società) soggetti a studi di settore. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, la decisione del posticipo rispetto al termine attuale del 17 giugno potrebbe essere ufficializzata già oggi in commissione Finanze della Camera all'interrogazione presentata da Maurizio Bernardo (Pdl). Mentre al momento non sembra esserci alcun margine per spostare in avanti i versamenti per l'acconto Imu in scadenza sempre il 17 giugno.
La proroga su Unico dovrebbe, quindi, ricalcare grosso modo quella già concessa lo scorso anno: si andrebbe alla cassa fino all'8 luglio senza maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto con lo 0,40% aggiuntivo. Il differimento andrebbe incontro alle richieste arrivate dalle associazioni di categoria e dai professionisti nel corso delle ultime settimane. Non a caso l'interrogazione di Bernardo prende le mossa proprio dall'appello al ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, da parte dell'Ordine dei commercialisti di Roma e condiviso da altri 62 Ordini (si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio). Un appello che sottolineava il ritardo nel rilascio della versione definitiva del software Gerico per i contribuenti soggetti a studi di settore e l'incrocio "pericoloso" con l'acconto Imu che - nonostante la sospensione sulla prima casa in attesa del restyling complessivo della tassazione sugli immobili - riguarda comunque quasi 30 milioni di immobili.
Va ricordato che la risposta fornita mercoledì scorso all'interrogazione presentata dal vicepresidente della commissione Finanze della Camera, Enrico Zanetti, aveva escluso uno slittamento per gli studi di settore perché l'iter di definizione di tutta la procedura fosse a buon punto. Negli ultimi giorni l'agenzia delle Entrate ha accelerato sul fronte degli strumenti necessari per il calcolo delle imposte dovute. Lunedì, infatti, è stata pubblicata la release definitiva del programma per determinare gli importi dell'autotassazione insieme ai 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti che sono parte integrante di Unico 2013. Il pressing della politica starebbe convincendo l'amministrazione finanziaria (nonostante le smentite su una proroga arrivate anche ieri) della difficoltà di gestire due scadenze ravvicinate come l'Imu e il prelievo sui redditi dello scorso anno (Irpef o Ires ma anche Irap), di fronte al quale commercialisti, altri professionisti abilitati e Caf sarebbero chiamati a un vero e proprio tour de force nelle prossime due settimane.
Del resto, anche sul 730 la scelta è stata quella di optare per un differimento, motivato proprio dall'Imu. Il Dpcm anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore è stato firmato dal ministro dell'Economia ed è andato alla firma del presidente del Consiglio, Enrico Letta. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è attesa per oggi anche in vista della scadenza per la consegna della dichiarazione ai Caf entro domani, venerdì 31 maggio. L'ufficializzazione porterà a lunedì 10 giugno il termine ultimo per affidare il modello nelle mani dei centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati, che poi dovranno consegnare entro il 24 giugno la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il prospetto di liquidazione al contribuente ed entro l'8 luglio dovranno inviarla alle Entrate. Anche in questa circostanza sono state le difficoltà emerse prima con le incertezze e poi con le novità introdotte dal Dl 54/2013 sull'Imu a richiedere un intervento per i tempi supplementari. In particolare la consulta dei Caf aveva lanciato l'allarme su circa 100mila dichiarazioni di lavoratori dipendenti e pensionati da rifare dopo il congelamento dell'Imu sull'abitazione principale e le relative pertinenze (con l'esclusione naturalmente degli immobili di pregio). Si tratta dei casi in cui i contribuenti interessati avevano scelto di destinare il credito Irpef che emergeva dal 730 per abbattere l'imposta sulla prima casa e che, senza proroga, avrebbero richiesto la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre. La proroga sul 730 e quella che potrebbe maturare sui versamenti dei contribuenti soggetti a studi di settore finisce con il rendere molto difficile se non impossibile lo slittamento per l'Imu, anche alla luce dell'impatto negativo di un eventuale differimento per la tenuta dei bilanci degli enti locali. Bilanci su cui proprio ieri l'Anci ha chiesto una proroga per l'approvazione (si veda a pagina 20).
Marco Mobili
Giovanni Parente
(Fonte Sole24Ore del 30/05/2013)

lunedì 1 aprile 2013

Venditori porta a porta occasionali: chi sono e come si inquadrano dal punto di vista normativo





Gli incaricati alle vendite, noti anche col nome di venditori porta a porta o venditori a domicilio, sono coloro che si occupano della vendita di un prodotto direttamente al consumatore finale. In particolare, tale attività é caratterizzata dal fatto che la vendita avviene al di fuori dei locali dell'impresa.
Tale professione é disciplinata dalla Legge n.114 del 1998 e dalla Legge n.173 del 2005.
Secondo l'art.1 della Legge n.173/2005, la vendita diretta a domicilio é la raccolta di ordinativi di acquisto presso:
- il domicilio del consumatore finale;
oppure
- nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, intrattenimento o svago.

L'attività di Incaricato alle Vendite può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere la maggiore età;
2) non avere pendenze penali;
3) essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.

L'attività dell'incaricato alla vendita diretta senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, é considerabile un'attività occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. Il limite dei 5.000 euro riguarda il reddito e non il volume d'affari, di conseguenza, per la sua determinazione, si dovrà tener conto anche delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività. L'art.25bis, comma 6 del DPR 600/73 forfetizza tali spese al 22%, per cui, il limite massimo di reddito lordo é di 6.410,25 euro:
6.410,25 x 22% = 1.410,25 euro
6.410,25 - 1.410,25 = 5.000 euro

RIFLESSI IVA
Ai fini IVA, un'attività occasionale non comporta l'obbligo di apertura della partita IVA, né l'adempimento degli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (fatturazione, tenuta dei registri IVA, ecc.). Viceversa se il reddito annuo supera 5.000 euro, l'attività non può essere considerata occasionale e, di conseguenza, dovrà essere considerata come abituale e il venditore sarà considerato a tutti gli effetti un soggetto passivo IVA.

RIFLESSI IRPEF
Dal punto di vista dell'imposizione diretta, l'impresa committente trattiene una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito, attualmente al 23%. Tuttavia tali redditi, se non superiori a 6.410,25 euro, non dovranno essere riportati nel Modello Unico del venditore (RM 180/E del 1995).

RIFLESSI INPS
Per quanto riguarda la contribuzione INPS, gli obblighi scattano dal superamento dei 5.000 euro con aliquota al 27,72% prevista dalla gestione separata. Tale fascia di reddito rappresenta una vera e propria fascia di esenzione, quindi in caso di redditi superiori a tale limite i contributi sono dovuti solamente sulla parte che eccede il limite stesso. Riportando un esempio:
Reddito lordo = 8.000 euro
Deduzione forfettaria spese = 1.760 (8.000 x 22%);
Reddito netto = 6.240 (8.000 - 1.760);
Imponibile previdenziale = 1.240 (6.240 - 5.000).


martedì 15 gennaio 2013

Dichiarazione IMU: chi deve presentarla e chi no




Lunedì 4 febbraio 2013 scade il primo termine per presentare la dichiarazione IMU. Dovranno presentarla tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo é sorto dal 1 gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30 ottobre 2012). Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante  ai fini IMU si è verificato in un momento successivo, invece resta il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni.

L'obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni ICI già presentate ed in genere quando le variazioni non sono conoscibili dal Comune. La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione è dunque costituita da due gruppi distinti, gli immobili che godono di riduzione dell'imposta e quelli per i quali i Comuni non sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento.

Nelle istruzioni sono evidenziati i casi per i quali la dichiarazione non va presentata. La situazione più frequente é quella dell'abitazione principale che non va quasi mai dichiarata, anche nel caso in cui si abbia diritto alla maggiore detrazione di 50,00 euro per figli conviventi sotto i 26 anni.  Così come non vanno dichiarate le pertinenze dell'abitazione principale. Eccezione è il caso di coniugi non separati che hanno residenze diverse nello stesso Comune, che hanno infatti l'obbligo di dichiarare l'abitazione che fruisce delle agevolazioni prima casa.

Tuttavia la casistica delle situazioni particolari è ampia e nello schema seguente si cercherà di riassumere chi è obbligato alla dichiarazione IMU e chi invece no. Col colore rosso si evidenziano le situazioni nelle quali la dichiarazione va presentata,  con il verde quelle nelle quali non va presentata e col colore giallo si identificano invece le situazioni nelle quali "dipende dai casi".


Abitazione principale
La dichiarazione va presentata se i coniugi risiendono in case diverse situate nello stesso Comune, rispetto alla sola unità immobiliare che fruisce delle agevolazioni per abitazione principale
Pertinenze dell'abitazione principale
La presentazione della dichiarazione non é obbligatoria. Peraltro, potrebbe agevolare i compiti di verifica del Comune
Immobili dati in locazione o in affitto
La dichiarazione va presentata solo per i contratti registrati prima del 1 luglio 2010
Immobili dati in uso gratuito ai parenti
Se il Comune ha deliberato l'applicazione di un'aliquota ridotta occorre attenersi alle condizioni e alle modalità informative previste dall'ente, in genere alternative alal dichiarazione ministeriale
Immobili acquistati nel corso del 2012
Non va presentata la dichiarazione in quanto sono applicabili le procedure telematiche per il Mui (modello unico informatico) in sede di rogito notarile
Immobili rurali
Fabbricati rurali strumentali (con annotazione catastale) e immobili trasferiti dal catasto terreni a quello urbano entro il 30 novembre 2012. La dichiarazione non va presentata perché gli enti locali possono attingere tutte le informazioni dal portale per i Comuni
Immobili ereditati nel corso del 2012
L'Agenzia delle Entrate riceve la dichiarazione di successione e invia una copia al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili
Immobili ristrutturati nel 2012
La dichiarazione non va presentata, anche se i lavori hanno comportato la variazione della rendita: in questo caso, si tratta di atti catastali consultabili tramite il protale per i Comuni del Territorio
Immobili di interesse storico-artistico
La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquisti e sia nel caso in cui si perda il diritto all'agevolazione
Aree edificabili e terreni diventati edificabili nel 2012
Scatta l'obbligo in quanto l'informazione sul valore di mercato dell'area non è in catasto. La dichiarazione non va presentata se il contribuente ha pagato l'IMU secondo i valori fissati dal comune
Fabbricati inagibili
La dichiarazione va inviata solo se si perde il diritto alla riduzione
Immobile dell'anziano o disabile
Immobili non locati di proprietà di anziani o disabili che hanno preso la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Il Comune è a conoscenza del trasferimento della residenza del soggetto in un istituto di ricovero
Immobile di residente all'estero (AIRE)
C'è l'obbligo solo se il Comune ha assimilato l'immobile alla prima casa
Ex casa coniugale assegnata al coniuge separato
La dichiarazione va presentata dall'ex coniuge assegnatario solo quando il Comune in cui si trova l'ex casa coniugale non é né il Comune di celebrazione del matrimonio, né il suo Comune di nascita
Immobili d'impresa
Immobili strumentali d'impresa, immobili posseduti da soggetti ires e beni merce costruiti e rimasti invenduti. C'è l'obbligo solo se il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta
Terreni agricoli
Terreni (compresi gli incolti) a aree fabbricabili (ancora a uso agricolo), possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP. La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquista, sia in quello in cui si perde il relativo diritto
Area edificabile pertinenziale al fabbricato
La condizione di pertinenzialità dell'area va evidenziata dal contribuente nella dichiarazione (orientamento della Cassazione)
Immobili "D" non censiti posseduti da imprese
La dichiarazione va presentata in presenza di spese incrementative rispetto al costo di acquisizione. Il termine è 90 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta in cui le spese sono contabilizzate





sabato 29 dicembre 2012

False partite IVA: ecco cosa dice la norma


 
La riforma Fornero sta spaventando parecchi professionisti che non sanno se rientrano nella categoria delle cosidette “false partite IVA” o se al contrario possono sentirsi esclusi (e dunque al sicuro) da qui ai prossimi anni in cui inizieranno presumibilmente i controlli.
Ma vediamo di affrontare la questione analizzando, per il momento, cosa dice la norma nello specifico.
La Legge 92/2012 prevede che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate Co.Co.Co. qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:
1) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (da intendersi civili 1° gennaio - 31 dicembre);
2) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del l'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, cioé il 18 luglio 2012);
3) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.
Si sta affermando dunque che, qualora venissero mai accertati almeno due dei presupposti di cui sopra, un rapporto di lavoro autonomo potrebbe essere per legge trasformato in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E' evidente che questo avrebbe un riflesso immediato su due ambiti principalmente: quello previdenziale e quello delle tutele per il rapporto di lavoro.
In ambito previdenziale la differenza sarebbe sostanziale: il lavoratore autonomo con partita iva paga interamente a proprio carico il contributo alla gestione separata in relazione al reddito prodotto (salvo la possibilità di effettuare una rivalsa del 4%), mentre nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo il contributo è dovuto dal committente, fermo restando la suddivisione di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore).
Per quanto riguarda invece le tutele per il rapporto di lavoro, sarebbe necessaria la presenza di un progetto che presupponga un risultato specifico.
Il compenso, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
Inoltre, troverebbero applicazione le tutele previste dall'articolo 66 del Dlgs 276/2003: ossia, la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Il committente potrebbe comunque recedere dal contratto se la sospensione si dovesse protrarre per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Mentre, in caso di gravidanza, la durata del rapporto sarebbe prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Il ministero però, ha chiarito che i lavoratori potranno rivendicare la sussistenza di un rapporto i lavoro subordinato invocando gli ordinari criteri distintivi previsti dall'articolo 2094 del Codice civile. Ad analoga conclusione potrà giungere l'ispettore anche se, con particolare riguardo al settore edile, quest'ultimo è chiamato a rispettare i parametri già dettati dalla direzione generale per l'Attività ispettiva contenuti nella circolare 16/2012.

giovedì 13 dicembre 2012

Acconto IVA: scadenza del 27 dicembre 2012


Il 27 dicembre 2012 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA per il 2011. Tale acconto può essere calcolato utilizzando tre metodi alternativi: 
1) metodo storico; 
2) metodo previsionale;
3) metodo analitico;
Spetta al contribuente la scelta, "ragionando" su quello più vantaggioso.

 

Metodo storico

Secondo il metodo storico, il versamento da effettuare è pari all'88% dell'IVA dovuta nella liquidazione:
- periodica di dicembre 2011, nel caso di contribuenti mensili;
- annuale 2011, nel caso di contribuenti trimestrali;
- periodica (4° trimestre 2011), nel caso di contribuenti trimestrali speciali;

 

Metodo previsionale

Con tale metodo -adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale, con un debito inferiore rispetto a quello dell'anno precedente- il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31.12.2011. E’ importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Naturalmente, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo 8904 per la sanzione, e 1991 per gli interessi legali.

 

Metodo analitico

Il metodo analitico (o della liquidazione intermedia) consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2011: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto.

 

Modalità e termini di versamento dell’acconto Iva

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:
  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore ad Euro 103,29, e in ogni caso non può mai essere rateizzato.
I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.