
Lo studio Fanni augura a tutti i clienti e ai navigatori buon Natale e felice anno nuovo!
A decorrere dal 1991, l'art.6 della L.29/12/90 n.405 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di pagamento di un acconto sull'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre).
Entro il 16 dicembre deve essere versata la seconda rata relativa all'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) 2010.
Presupposto per l'applicazione dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.
Al pagamento sono tenuti coloro che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono soggetti passivi ICI anche il locatario di locazione finanziaria e il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.
L'ICI è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso; il versamento è previsto in due soluzioni:
- il 16 giugno è prevista la rata di acconto
- tra il 1 e il 16 dicembre si deve versare invece il saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il contribuente ha comunque facoltà di dar luogo al versamento dell'ICI dovuta in un'unica soluzione, versando l'intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno).
I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’agente della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto agente della riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’agente della riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. o tramite il modello F24.
Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunaledell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.
A decorrere dall'1.12.2010, le richieste di incentivazione per fruire dei benefici del "secondo" Conto energia devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, attraverso il portale WEB predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE SPA, seguendo la procedura descritta nell’apposita guida. L’unico documento da inviare in forma cartacea - a mezzo raccomandata A/R, posta celere, prioritaria, ordinaria, consegna a mano o tramite corriere - resta la dichiarazione di accettazione della convenzione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del soggetto responsabile. Sotto il profilo procedurale, i soggetti responsabili devono presentare al GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (pena la decadenza dall'ammissibilità alle tariffe incentivanti), l'apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. Si ricorda che il “secondo” Conto energia, ossia quello previsto dal DM 19.2.2007, riguarda gli impianti fotovoltaici entrati in funzione entro il 31.12.2010; per gli impianti che entreranno in funzione a decorrere dall'1.1.2011 si applica infatti il "nuovo" conto energia di cui al DM 6.8.2010.