giovedì 29 marzo 2012

Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche?

E' oramai partita la campagna di compilazione del Modello 730 e, come ogni anno, il nostro studio presterà assistenza nella predisposizione e nell'invio delle dichiarazioni.
Quest'anno ho scelto di informare il contribuente , cercando di rispondere a tutte quelle domande che, sempre più frequentemente, mi sento rivolgere.
La domanda più gettonata è: devo presentare il Modello 730 oppure il Modello Unico Persone Fisiche?
Preso come assodato e ovvio il fatto che sono tenuti a presentare la dichiarazione solo coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 2011 e non rientrano in nessun caso di esonero (casi di esonero che nei prossimi articoli cercherò di analizzare nello specifico), il punto sul quale focalizzare l'attenzione è il seguente: Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche?

Genericamente potremmo dire che possono presentare il Modello 730 i contribuenti che nel 2011 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (es: co.co.co. o lavori a progetto);
- rediti dei terreni e di fabbricati;
- redditi di capitale;
-redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita iva;
- redditi diversi;
- alcune fattispecie di redditi assoggettabili a tassazione separata (indicati nella sezione II del quadro D).
Le categorie che nello specifico possono dichiarare i propri redditi mediante l'invio del 730 sono dunque:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di lavoro dipendente (es: indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
a) al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
b) a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno
dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione dal Modello di dichiarazione 770, IRAP e IVA.

Chi invece deve presentare il Modello Unico Persone Fisiche?
1) Tutti i contribuenti che nel 2011 hanno posseduto:
- redditi d'impresa;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita iva;
- redditi diversi (non compresi nel quadro D, righi D4 e D5);
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.
2) Coloro che non sono residenti in Italia (nel 2011 e/o nel 2012);
3) Coloro che nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari );
4) Coloro che devono presentare anche una delle dichiarazioni (IVA, IRAP, 770 ordinario e semplificato) o che devono presentarla per conto di contribuenti deceduti;
5) Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato, sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.





Nessun commento:

Posta un commento