sabato 10 aprile 2010

Modello 730/2010: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli adempimenti dei sostituti d'imposta, dei CAF dipendenti e dei professionisti abilitati


L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.3.2010 n. 16, ha fornito chiarimenti in relazione alla compilazione del Modello 730/2010 ed ai connessi adempimenti di assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati.
Fra le novità principali si segnala:
- la riduzione dell'interesse dallo 0,5% allo 0,33% mensile, dovuto dai contribuenti che scelgono di rateizzare e che presentano il modello 730;
- la trasmissione telematica all'Agenzia entro il 30.6.2010, da parte dei sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, dei dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.
In relazione ai flussi dei Modelli 730-4, da quest'anno, tutti i sostituti d'imposta (tranne alcuni "grandi contribuenti") possono richiedere di ricevere i suddetti modelli, indipendentemente dal domicilio fiscale.
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, il contribuente deve presentare entro il 30.4.2010 il Modello 730/2010 compilato e sottoscritto, nel quale devono essere indicati anche gli acconti trattenuti, nonché il Modello 730-1 per la scelta del 5 e dell'8 per mille. La documentazione relativa ai redditi dichiarati non deve essere trasmessa al datore di lavoro, ma solo conservata sino al termine di scadenza per l’accertamento (31.12.2014).
Per quanto riguarda, invece, l’assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti, il termine di consegna dei Modelli 730 e 730-1 è fissato al 31.5.2010.
I professionisti e i CAF sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con la documentazione esibita (es. CUD, ultima dichiarazione presentata se a credito, certificazioni, fatture e scontrini relativi a spese sanitarie o ad altri oneri detraibili, quali ad esempio le detrazioni del 36% o del 55% per gli interventi sugli immobili). Il contribuente può invece omettere l’esibizione della documentazione relativa ai redditi dichiarati (es. certificati catastali, contratti di locazione ecc.).
I conguagli sono eseguiti dai sostituti d’imposta sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Nel caso di conguaglio a credito, il rimborso è effettuato mediante una riduzione corrispondente delle ritenute operate sui compensi di competenza del mese di luglio e, in caso di incapienza, sui compensi delle successive mensilità. Stesso principio vale nel caso di conguaglio a debito, con la differenza che, in caso di incapienza delle retribuzioni di competenza del mese di luglio, è prevista l’applicazione di interessi nella misura dello 0,40% mensile. In caso di rateizzazione delle somme a debito, gli interessi da scontare sono pari allo 0,33% mensile.


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