venerdì 16 aprile 2010

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul contenzioso pendente in materia di studi di settore

Con la circ. 14.4.2010 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri da seguire per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore, alla luce delle sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009 emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Gli uffici hanno l'obbligo di instaurare con il contribuente il contraddittorio precontenzioso, la cui omissione vizia i conseguenti avvisi di accertamento. In presenza di tale omissione (che, in sede contenziosa, deve essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado), gli uffici dovranno abbandonare le relative controversie, "sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile".
L'Agenzia delle Entrate sembra considerare il contraddittorio solo come fase procedurale, la cui attivazione rende l'accertamento "corretto" sotto tale profilo. Non viene, invece, dato particolare risalto allo scopo che attraverso il contraddittorio l'ufficio dovrebbe perseguire, cioè la conoscenza delle ragioni del contribuente e la valutazione delle stesse nell'ottica dell'adeguamento dei risultati statistici a quelli reali.
L'obbligo di instaurare il contraddittorio produce effetti anche sulla motivazione dell'avviso di accertamento, nella quale devono essere indicate le ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi del contribuente. Tuttavia, la mancata indicazione di tali ragioni non configura una carenza di motivazione dell'avviso di accertamento qualora le stesse siano state comunque esplicitate dall'ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale, ovvero siano desumibili dal medesimo verbale consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto. Questa impostazione tuttavia non risulta corretta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che si è espressa sulla necessità di riportare nell'atto le ragioni del contribuente emerse nel contraddittorio.
Documenti:
Circolare Agenzia delle Entrate n.19 del 14/04/2010

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