mercoledì 7 aprile 2010

Ancora sulla comunicazione unica d'impresa...



Come in un post precedente si è avuto modo di accennare, dall'1/04/2010 è divenuta obbligatoria la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
Ma vediamo di approfondire alcuni aspetti.
1. Che adempimenti assolve?
La Comunicazione unica è una procedura che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, consente di assolvere, mediante la presentazione di una sola comunicazione (in via telematica o su supporto informatico) e per il tramite del Registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti ai fini pubblicitari, fiscali, previdenziali ed assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
La nuova procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività di impresa.
2. Quali sono le amministrazioni destinatarie?
Le Amministrazioni destinatarie della Comunicazione unica sono:
- il Registro delle imprese;
- l'Agenzia delle Entrate;
- l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
- l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- le Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;
- il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- l'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Esistono al momento attuale delle istruzioni operative date dagli Enti?
L'INPS, con la circolare INPS 26/03/2010 n. 41, ha specificato che sussiste l'obbligo di utilizzare la nuova Comunicazione unica nelle sole ipotesi di avvio dell'attività di impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale. Nel caso, invece, di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività d'impresa, gli utenti possono utilizzare facoltativamente la nuova Comunicazione unica, in alternativa ai servizi online dell'INPS.
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 30/03/2010 n. 73, ha precisato che, per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (modelli AA7 e AA9), le imprese devono avvalersi della Comunicazione unica anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l'unico adempimento da svolgere. "In fase di rodaggio del nuovo sistema", l'Agenzia delle Entrate accetterà le dichiarazioni presentate con i propri canali telematici.
L'INAIL con la nota 31/03/2010, chiarendo che i servizi e i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 1 co. 4 della L. 12/79 (CAF) sono legittimati ad effettuare gli adempimenti previsti con la Comunicazione unica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che, dunque, può sottoscrivere le denunce con firma digitale. A tal fine, sono stati realizzati, per i Servizi di associazione e per i CAF imprese, specifici nuovi profili utenti nella sezione "Punto Cliente", in modo da consentire agli "operatori subdelegati" di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. Si ricorda che, in ordine alla Comunicazione unica, l'INAIL, con la circolare 28/09/2009 n. 52, aveva evidenziato che la denuncia di esercizio tramite la nuova procedura è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività o la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.
Materiale di approfondimento:
- art. 9 DL 31/01/2007 n. 7
- Circolare INAIL 28/09/2009 n. 52
- Circolare INPS 26/03/2010 n. 41
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 30/03/2010 n. 73

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