venerdì 5 marzo 2010

Deducibilità dei canoni di leasing - Condizioni


Ai sensi dell'art. 102 co. 7 del TUIR, per beneficiare della deducibilità dei canoni di leasing contratti su immobili occorre considerare la durata minima del contratto che non può essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento, se compreso tra 11 e 18 anni. Se i due terzi di tale periodo risultano inferiori a 11 anni, il contratto deve durare almeno 11 anni, mentre se sono superiori a 18 anni, è sufficiente una durata del contratto di 18 anni.
In sostanza:
- se il coefficiente di ammortamento è inferiore al 3,7%, la durata minima del contratto è fissata in 18 anni;
- se il coefficiente è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima deve essere pari ai due terzi del periodo di ammortamento;
- se il coefficiente è superiore al 6%, la durata minima è fissata in 11 anni.
Tale disciplina si applica ai contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2008.
Con riferimento, poi, alle auto aziendali, i cui costi sono deducibili nella misura del 40%, la deducibilità è condizionata a una maggiore durata del contratto, che deve essere almeno pari al periodo di ammortamento (4 anni).
Si ricorda, infine, che, per i leasing relativi ai mezzi di trasporto, le limitazioni alla deducibilità dell'art. 164 del TUIR si applicano anche alla quota di interessi passivi presente nel canone la quale è, in sostanza, esclusa dall'applicazione dell'art. 96 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47).

Materiale di approfondimento:
- art. 102 co. 7 DPR 22.12.1986 n. 917
- art. 164 DPR 22.12.1986 n. 917
- Circolare Agenzia Entrate 18.6.2008 n. 47

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