domenica 13 febbraio 2011

Prima casa: basta l'istanza di trasferimento della residenza!


Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione prima casa è necessario, tra le altre condizioni, che l’acquirente risieda (o svolga la propria attività) nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato o dichiari, in atto, di volervi trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Sul requisito della “residenza” si sofferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza 3507, depositata in cancelleria l’11 febbraio 2011.
L’ordinanza riprende alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi al requisito della residenza.

Si ricorda, in proposito, che la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, richiede (tra le altre condizioni per l’applicazione del beneficio fiscale) che l’immobile sia ubicato, alternativamente:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede;
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;
- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.

Ai fini della verifica della sussistenza della condizione in commento, è indispensabile, pertanto, stabilire in quale momento un soggetto possa definirsi “residente” in un dato Comune.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni (da ultimo, si veda Cass. 18580/2010) che, ai fini di tale prova, non rileva il dato fattuale, ma è necessario fare riferimento al dato anagrafico.

Tuttavia, anche su quest’ultimo elemento possono sorgere dubbi. Infatti, ci si può chiedere se sia sufficiente che entro 18 mesi il contribuente abbia fatto richiesta al Comune per il cambio di residenza, o se sia indispensabile che la pratica per il cambio di residenza sia stata effettivamente portata a termine con successo. In proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12 agosto 2005 n. 38, ai fini della valutazione della sussistenza della condizione della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, chiarisce che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 2 del DPR 30 maggio 1989 n. 223. Tale indicazione, è stata precisata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che ai fini del godimento dell’agevolazione è sufficiente la presentazione dell’istanza di trasferimento della residenza, anche se essa non sortisce esito positivo (Cass. 1° luglio 2009 n. 15429), a meno che la domanda sia respinta ma non venga impugnata dal contribuente (Cass. 14399/2010).
Alcuni di questi princìpi vengono ripresi nell’ordinanza 3507/2011, la quale rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva di riconoscere l’avvenuta decadenza dall’agevolazione prima casa per il mancato trasferimento della residenza nel Comune. L’ordinanza condivide, infatti, le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, riprendendo la giurisprudenza secondo cui il beneficio fiscale “spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso”.

Dubbi, invece, sorgono in relazione all’affermazione, contenuta nell’ordinanza 3507/2011, secondo la quale il termine “valorizzato in ricorso” (ovvero il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza) avrebbe “carattere meramente sollecitatorio” e non natura perentoria, sicché al suo decorso non potrebbe ricondursi alcuna decadenza, la quale invece deriverebbe, secondo la Corte, solo dal decorso del termine triennale di cui all’art. 76 del DPR 131/86, termine che, inoltre, la Corte sembra far decorrere, nel caso in esame, dalla data di registrazione dell’atto.

L’affermazione stupisce per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, per il fatto che la decadenza (in caso di mancato rispetto del termine di 18 mesi) è prevista dalla Nota II-bis, la quale la riconduce alla mendacità delle dichiarazioni da rendere in atto (tra le quali rientra anche quella relativa al trasferimento della residenza nei 18 mesi);
- in secondo luogo, per il fatto che il termine di tre anni venga computato dal momento della registrazione del contratto mentre, applicando i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1196/2000, trattandosi di ipotesi di “mendacio sopravvenuto” il termine di tre anni decorrerebbe in ogni caso solo dalla data in cui l’avveramento della condizione divenga impossibile (ovvero, nel caso di specie, proprio dal decorso dei 18 mesi previsti dalla legge per attuare il trasferimento della residenza).

1 commento:

  1. A mudança de casa sempre é vista como algo que não é muito bom, quando eu morava de aluguel eu mudava quase todos os anos, e foram logos anos e com o passar desses tempos eu pude perceber que se a empresa de mudanças contratada faz um serviço bom, e bem completo, como se dizia meu pai, barba, cabelo e bigode, acho que nao tem erro.

    Boa empresa que indico: Livre Mudanças Empresa Muito Boa!
    Acesse: https://www.livremudancas.com/goias/goiania/

    Na minha ultima mudança para a minha casa definitiva, meu humilde apê, contratei uma empresa de mudanças que fez todo ao trabalho, antes durante e depois, desmontou os moveis, embalou nas caixas e quando chegou no meu apê, eles montaram tudo, e olha que minha esposa é muito enjoada.

    Deu tudo certo, quero dizer que ficar mudando não é bom, mas se achar uma empresa top de linha, vc estressa menos.

    Gostei do seu blog, muito obrigado pelas dicas e é isso pessoal.

    Carinhosamente,

    Marcelo Macedo

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