sabato 19 febbraio 2011

Richiesta di rimborso


Il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato.
A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con:
- la dichiarazione dei redditi
- specifica domanda
Rimborsi da dichiarazione
Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la pensione.
Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.
Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente deve espressamente indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito. La scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la sua compensazione con altri tributi da versare. Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata dall’Agenzia delle Entrate.
Rimborsi su istanza
Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.
Possono verificarsi tre ipotesi:
1) La domanda è accolta
2) La domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto)
3) L’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria).
Come sono pagati i rimborsi?
L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme secondo le modalità indicate dal contribuente e in base all’importo da pagare.


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