giovedì 28 gennaio 2016

Limite all'utilizzo dei contanti: con la Legge di Stabilità sale a 3.000 euro



La Legge di Stabilità 2016 prevede l’innalzamento della soglia di utilizzo del denaro contante da 1.000 a 3.000 euro.
La nuova regolamentazione é stata istituita con l’obiettivo di allineare il limite di utilizzo del denaro contante rispetto alla media europea e di dare una nuova spinta “psicologica” ai consumi.
Ne consegue che dal 1°gennaio 2016 tutte le operazioni fra privati (persone fisiche o persone giuridiche) regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro saranno assolutamente lecite, qualora, al contrario, il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (e non più 1.000 euro) sarà necessaria/obbligatoria la fruizione di strumenti di pagamento tracciabili (come ad esempio i bonifici bancari o postali, le carte di debito o di credito e gli assegni non trasferibili).
I nuovi limiti si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative ed ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.
Al contrario, si segnala che il nuovo limite dei 3.000 euro non si applicherà sui pagamenti effettuati con assegno e ai cosidetti “money transfer”. Gli assegni, infatti, potranno essere privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per importi inferiori ai 1.000 euro, i money transfer (ovvero i trasferimenti di denaro per mezzo di intermediari diversi da banche) mantengono il limite a 1.000 euro.

Infine si ritiene di dover chiarire un punto che spesso crea dubbi e incomprensioni: ogni soggetto é libero di prelevare al bancomat o allo sportello qualsiasi importo, indipendentemente dalle soglie previste per l’utilizzo del contante. L’istituto di credito tiene traccia di ogni prelevamento e, soltanto nel caso i prelevamenti “sostanziosi” siano ripetuti e costanti nel tempo, viene effettuata una segnalazione alle autorità competenti. L’obbligo imposto dalla normativa sull’utilizzo del denaro contante é infatti circoscritto ai soli trasferimenti di denaro effettuati tra soggetti diversi all’interno di una transazione, nel caso di prelevamento bancario le somme restano di proprietà dello stesso soggetto e non rientrano nella fattispecie disciplinata e limitata dalla norma.

sabato 24 gennaio 2015

Diritto annuo alla Camera di Commercio: nuovi importi per il 2015



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1/1/2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. L’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), aveva previsto una riduzione graduale del diritto annualedelle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria:
  • del 35% per l’anno 2015;
  • del 40% per l’anno 2016;
  • del 50% a decorrere dall’anno 2017.
Per le imprese individuali l'importo del contributo è fisso (già ridotto del 35%):
  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 57,20;
  • imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese: € 130,00;
Dovranno versare in via transitoria in misura fissa (già ridotto del 35%):
  • i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 19,50. Nessun importo è per loro dovuto per le unità locali da loro possedute.
  • le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società tra avvocati, versano un diritto annuale di € 130;
  • le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale di € 65.
Per le società iscritte nella sezione ordinaria l'importo del contributo è variabile per scaglioni di fatturato.
Il valore finale va RIDOTTO del 35% su valore calcolato.
Nel caso in cui l'importo calcolato preveda dei decimali, accorre arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

giovedì 15 gennaio 2015

Perdite su crediti: sono insufficienti le lettere di sollecito al debitore per dedurre la perdita



Con l’ordinanza n. 403 del 14 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado con la quale l’invio di due lettere che sollecitavano l’adempimento dell’obbligo contrattuale è stato ritenuto requisito insufficiente a provare la certezza della perdita su crediti, con la conseguente indeducibilità della medesima.
La sentenza in commento, relativa a un periodo d’imposta in cui non risultavano ancora vigenti le fattispecie di deducibilità "automatica" introdotte dal DL 83/2012 e dalla L. 147/2013, ribadisce la necessità, in capo al contribuente che desideri portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che l’hanno generata, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.
La definitività della perdita (e la conseguente deducibilità) può essere dimostrata con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario: al riguardo, il riferimento agli “elementi” certi e precisi lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita.
In proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013, ha fornito, nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma e sulla base della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza, alcune linee guida per individuare la sussistenza delle condizioni di deducibilità.

lunedì 5 gennaio 2015

La Legge di Stabilità 2015 introduce la patent box all'italiana




Con la legge di stabilità 2015, viene introdotto nel nostro ordinamento un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali, meglio noto come "patent box".
Il nuovo regime opzionale è applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, vale a dire dal 2015 per i soggetti "solari". È, tuttavia, prevista l'emanazione di un decreto attuativo, cui è demandata la definizione di molti aspetti sia di natura procedurale, sia inerenti all'ambito applicativo dell'agevolazione.
Ambito soggettivo
Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa.
Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento
Ambito oggettivo
L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
- opere dell'ingegno;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali
L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% a regime (30% nel 2014 e 40% nel 2015) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei suddetti beni immateriali.
In caso di utilizzo diretto è necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione di tale importo richiede la preventiva attivazione di una procedura di ruling, conforme a quanto previsto dall'art. 8 del DL 269/2003.
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
- i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
Esenzione delle plusvalenze
Non concorrono a determinare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali.
L'esclusione delle plusvalenze si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:
- nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
- prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni relative al ruling.
Durata dell'opzione
L'opzione per il regime agevolato:
- ha durata per cinque esercizi sociali;
- è irrevocabile.

martedì 14 ottobre 2014

Fatturazione elettronica: nota informativa CNDCEC 2.10.2014 n. 19



Con l'informativa n. 19/2014, il CNDCEC esamina le novità introdotte in materia di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, obbligo che coinvolge i professionisti iscritti agli Albi sotto diversi profili.
Disciplina in tema di fatturazione elettronica verso la P.A.
L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. e il conseguente divieto, per quest'ultima, di procedere al pagamento delle fatture emesse in formato cartaceo sono stati introdotti dall'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
A tal fine, il DM 7.3.2008 ha istituito il Sistema di interscambio (SdI), demandato alla ricezione e alla trasmissione delle fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.
Il successivo DM 3.4.2013 n. 55 (modificato dal DL 66/2014) ha definito le regole tecniche di operatività dell'obbligo e ne ha individuato le date di decorrenza, distinguendo per classi di Pubbliche Amministrazioni:
- 6.6.2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza;
- 31.3.2015, per tutte le altre amministrazioni centrali, diverse dalle precedenti, e le amministrazioni locali.
Da ultimo, il DL 24.4.2014 n. 66 ha ampliato il contenuto obbligatorio delle fatture emesse dal 6.6.2014.
Ambito applicativo dell'obbligo
L'informativa del CNDCEC 19/2014 osserva come gli Ordini professionali siano esclusi dal novero dei destinatari della normativa, in ragione della loro autonomia finanziaria (in tal senso, anche il Pronto Ordine CNDCEC 22.9.2014 n. 224).
Tuttavia, i professionisti iscritti agli Albi sono interessati come:
- operatori economici, se fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza nazionali;
- consulenti che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, in particolare alle PMI;
- intermediari, posto che la legge consente agli operatori economici di avvalersi di un dottore commercialista per provvedere alla compilazione, alla firma, alla trasmissione della fattura elettronica e ad ogni altra operazione correlata, nonché alle ulteriori attività di conservazione sostitutiva previste dalla legge.
Modalità di invio e monitoraggio della fattura
La nota informativa si sofferma sulle modalità di invio al Sistema di Interscambio (SdI) del file firmato, tramite un certificato di firma qualificata, da parte dell'operatore economico che emette la fattura o del suo intermediario incaricato, ricordando che i messaggi, le ricevute di sistema e ogni documento relativo alla trasmissione delle fatture elettroniche possono essere visualizzati dai soggetti che hanno eseguito le operazioni accedendo all'applicazione "Monitorare la FatturaPA", nella sezione "Strumenti" del portale www.fatturapa.it.


sabato 27 settembre 2014

Rimborso IVA estera entro il 30 settembre 2014




Entro il termine del 30.9.2014, i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che, nel corso del 2013, hanno assolto l’IVA in altri Stati della UE (nonché in Svizzera, Norvegia e Israele), possono richiedere a rimborso l’imposta assolta all’estero.
Ai fini del rimborso, devono essere rispettate le disposizioni italiane in materia di detrazione:
- lo specifico bene o servizio acquistato deve risultare inerente rispetto all’attività di impresa, ai sensi dell' art. 19 co. 1 del DPR 633/72;
- non devono sussistere condizioni di indetraibilità “oggettiva” per l’imposta sui beni e servizi acquistati.
Inoltre, lo specifico bene o servizio acquistato non deve risultare soggetto a limitazioni alla detrazione dell’IVA neppure nello Stato di acquisto: non può essere, infatti, oggetto di rimborso l’imposta assolta in uno Stato UE afferente un bene o servizio che, secondo la normativa fiscale dello Stato "del rimborso", è indetraibile (o lo è in misura parziale).
Tra le altre condizioni da soddisfare per l’accesso al rimborso, il soggetto passivo non residente non deve essere in possesso di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’IVA è stata assolta. Non rileva, invece, la nomina, da parte del soggetto passivo, di un rappresentante fiscale in tale Stato (Corte di Giustizia UE 6.2.2014, causa C-323/12).


giovedì 17 aprile 2014

Comunicazione beni ai soci: arriva la proroga tanto attesa


L'Agenzia delle Entrate, con provv. 16.4.2014 n. 54581, ha prorogato la scadenza per la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti (inizialmente fissata al 30 aprile), prevedendo un termine successivo alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
In particolare, per effetto delle modifiche apportate al provv. 94902/2013, la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Pertanto, considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 (UNICO 2014) scade il 30.9.2014, la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento nel 2013 deve essere presentata entro il 30.10.2014 (soggetti "solari").
Analoghe modifiche sono state apportate con riferimento al provv. 94904/2013, relativo alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.Si evidenzia che le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dovranno calcolare la data di spedizione della comunicazione sulla base della data di scadenza della dichiarazione (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).