martedì 30 ottobre 2012

Cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari: novità del DL 1/2012


L'art.62 del D.L. 24.01.2012 n°1 sulle cosidette "liberalizzazioni", poi convertito nella L. 24.03.2012 n°27, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Le novità riguardano:
1) la previsione dell'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari;
2) il divieto di pratiche commerciali sleali;
3) i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.
Ma vediamo di entrare nel merito della nuova norma.
Il comma 1 dell'art.62 prevede che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e debbano riportare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. L'unica eccezione a tali nuove regole è costituita dai contratti conclusi con il consumatore finale. Le violazioni di tale disposizione sono punite con la sanzione da 516 euro a 20.000 euro (in relazione al valore dei beni ceduti), salvo che il fatto costituisca reato.
Il comma 2 vieta invece le pratiche commerciali sleali che potrebbero riguardare i suddetti contratti. Ad esempio, è "vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive", è vietato "subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degi uni e delle altre", ecc.ecc. Le violazioni di  tali disposizioni sono punite con la sanzione da 516 euro a 3.000 euro.
Il comma 3 del citato art.62 dispone che, con riferimento ai contratti di cui al citato comma 1, il termine di pagamento del corrispettivo va effettuato:
- entro 30 giorni per le merci deteriorabili (il comma 4 dell'art.62 fa un elenco dei prodotti alimentari che devono essere intesi come deteriorabili);
- entro 60 giorni per tutte le altre merci.
Il calcolo dei giorni decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da 500 euro a 500.000 euro determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura dei ritardi.
Le modalità applicative di tali disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, sebbene non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto sul sito del citato Ministero (http://www.politicheagricole.it).

venerdì 11 maggio 2012

La dichiarazione congiunta



I contribuenti nel Modello 730 possono avvalersi della "dichiarazione congiunta", ossia della possibilità di inviare un'unica dichiarazione per tassare i redditi propri e del coniuge e detrarne le relative spese.
Quando può essere utilizzata la dichiarazione congiunta?
- quando entrambi i coniugi possiedono tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel modello 730;
- quando almeno uno dei coniugi ha un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione.
Presentare la dichiarazione congiunta può essere molto conveniente quando uno dei due coniugi ha maturato un credito molto alto e l'altro è a debito, in modo da compensare le partite opposte. Oppure può essere altrettanto conveniente quando uno dei due coniugi non ha sostituto d'imposta al momento della presentazione del modello e, utilizzando il datore di lavoro del contribuente dichiarante, ottiene in tempi brevi un eventuale rimborso.
Sin qua è tutto molto semplice, ma è evidente che quando si va a trattare i casi specifici emergono dubbi interpretativi che di volta in volta vanno chiariti. Di seguito riporterò alcune domande che mi sono state poste dai clienti in questa campagna 730:
Una coppia di coniugi, entrambi con reddito di lavoro dipendente, è obbligata a presentare la dichiarazione congiunta?
No, la dichiarazione congiunta di marito e moglie non è un obbligo ma una facoltà che il Fisco concede ai coniugi.
Una coppia convivente può presentare la dichiarazione congiunta?
No, la dichiarazione congiunta può essere presentata solo da soggetti che hanno contratto il matrimonio civile.
Due coniugi che contraggono matrimonio in corso d'anno, possono presentare la dichiarazione congiunta?
Si, purché il matrimonio sia antecedente alla presentazione della dichiarazione.
Nel caso di decesso del coniuge, il coniuge superstite può effettuare la dichiarazione 730 congiunta?
No, in caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite dovrà presentare il Modello Unico (non il 730!) in qualità di erede dichiarando i redditi del de cuius.

venerdì 6 aprile 2012

Casi di esonero dall'obbligo di presentazione del 730

Una domanda che spesso mi viene posta è: "Sono obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi?". Effettivamente esistono dei casi in cui è possibile non presentare la dichiarazione dei redditi, vediamo quali sono.

Innanzitutto vi è una condizione generale di esonero dalla presentazione del Modello 730 che vale per tutti ed è la seguente: è esonerato della presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33.
Poi, una volta verificato il caso generale di esonero, è necessario verificare se si rientra nei casi di esonero "sulla base del tipo di reddito" oppure "sulla base del livello di reddito conseguito".
Caso 1: esonero sulla base del tipo di reddito
Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna è esonerato se si verificano anche le condizioni descritte nella seconda colonna:
TIPO DI REDDITO
CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti.
Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

Caso 2: esonero sulla base del livello di reddito conseguito
Il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, è esonerato se si verificano anche le condizioni descritte nella terza colonna:
TIPO DI REDDITO
LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a )
CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze)
500

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)
8.000
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)
7.500

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
7.500 (pensione)
185,92 (terreni)

Pensione + altre tipologie di reddito (*)
7.750
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*)
È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli
7.500

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
4.800

Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
28.158,28

(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

giovedì 29 marzo 2012

Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche?

E' oramai partita la campagna di compilazione del Modello 730 e, come ogni anno, il nostro studio presterà assistenza nella predisposizione e nell'invio delle dichiarazioni.
Quest'anno ho scelto di informare il contribuente , cercando di rispondere a tutte quelle domande che, sempre più frequentemente, mi sento rivolgere.
La domanda più gettonata è: devo presentare il Modello 730 oppure il Modello Unico Persone Fisiche?
Preso come assodato e ovvio il fatto che sono tenuti a presentare la dichiarazione solo coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 2011 e non rientrano in nessun caso di esonero (casi di esonero che nei prossimi articoli cercherò di analizzare nello specifico), il punto sul quale focalizzare l'attenzione è il seguente: Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche?

Genericamente potremmo dire che possono presentare il Modello 730 i contribuenti che nel 2011 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente (es: co.co.co. o lavori a progetto);
- rediti dei terreni e di fabbricati;
- redditi di capitale;
-redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita iva;
- redditi diversi;
- alcune fattispecie di redditi assoggettabili a tassazione separata (indicati nella sezione II del quadro D).
Le categorie che nello specifico possono dichiarare i propri redditi mediante l'invio del 730 sono dunque:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di lavoro dipendente (es: indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
a) al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
b) a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno
dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione dal Modello di dichiarazione 770, IRAP e IVA.

Chi invece deve presentare il Modello Unico Persone Fisiche?
1) Tutti i contribuenti che nel 2011 hanno posseduto:
- redditi d'impresa;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita iva;
- redditi diversi (non compresi nel quadro D, righi D4 e D5);
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.
2) Coloro che non sono residenti in Italia (nel 2011 e/o nel 2012);
3) Coloro che nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari );
4) Coloro che devono presentare anche una delle dichiarazioni (IVA, IRAP, 770 ordinario e semplificato) o che devono presentarla per conto di contribuenti deceduti;
5) Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato, sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.





domenica 4 marzo 2012

Contributi Inps più cari per artigiani e commercianti


Con Circolare Inps n. 14 del 03.02.2012, l’istituto di previdenza ha reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2012.
Per effetto di quanto previsto dalla manovra Monti, le aliquote contributive sono aumentate dell'1,3%, sono stati ritoccati il il minimale di reddito, il massimale e la retribuzione annua pensionabile massima.
Le aliquote contributive sono pari al 21,30% per gli artigiani e al 21,39% per i commercianti, precedentemente alla manovra erano rispettivamente del 20% e del 20,09%.
Il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito sul quale calcolare i contributi fissi dovuti all'ente, è stato innalzato da € 14.552 a € 14.930, mentre la retribuzione annua pensionabile massima è passata da € 43.042 a € 44.204.
Per ciò che riguarda il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo, è necessario fare una distinzione tra soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 e soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995: i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 hanno visto il loro massimale alzarsi da € 71.737 a € 73.673, mentre coloro i quali non hanno anzianità contributiva al 31.12.1995 avranno un massimale di € 96.149 in sostituzione del vecchio massimale di € 93.622.
In definitiva artigiani e commercianti pagheranno i seguenti contributi fissi Inps:
- artigiani: € 3.180,09 + € 7,44 a titolo di contributo di maternità;
- commercianti: € 3.192,89 + € 7,44 a titolo di contributo di maternità.
A tali contributi fissi si dovranno eventualmente sommare quelli calcolati applicando le aliquote del 21,30% e del 21,39% sulla quota di reddito eccedente il minimale (€ 14.930) e fino al limite di retribuzione annua pensionabile (€ 44.204).
Sulla quota eccedente la retribuzione annua pensionabile (€ 44.204) e fino al limite del massimale (€ 73.673), le aliquote contributive saranno ancora più alte: 22,30% e 22,39%.
Resta invariata l'agevolazione prevista per coloro che hanno meno di 21 anni ai quali si applicheranno percentuali di contribuzione di tre punti percentuali inferiori a quelle di tutti gli altri assicurati Inps.

CONTRIBUTI DOVUTI SUL MINIMALE

Tipologia di contribuente
Maggiore di 21 anni
Minore di 21 anni
Artigiano
€ 3.180,09
€ 2.732,19
Commerciante
€ 3.192,89
€ 2.745,63

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Tipologia di contribuente
Fascia di reddito
Maggiore di 21 anni
Minore di 21 anni
Artigiano
€ 14.930 < Reddito ≤ € 44.204
Aliquota del 21,30%
Aliquota del 18,30%
Artigiano
€ 44.204,01 ≤ Reddito ≤ € 73.673
Aliquota del 22,30%
Aliquota del 19,30%
Commerciante
€ 14.930 < Reddito ≤ € 44.204
Aliquota del 21,39%
Aliquota del 18,39%
Commerciante
€ 44.204,01 ≤ Reddito ≤ € 73.673
Aliquota del 22,39%
Aliquota del 19,39%









domenica 12 febbraio 2012

CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE PROROGATA AL 31 MARZO 2012

Il DL 216/2011ha prorogato al 31 marzo 2012 (essendo il 31 marzo un sabato, il termine è ulteriormente prorogato al 2 aprile 2012) il termine entro il quale i contribuenti che, avendo cessato l’attività svolta senza presentare apposita dichiarazione di cessazione dell’attività all’Agenzia delle entrate entro i 30 giorni successivi, possono regolarizzare tale inadempienza.
Il DL 216/2011 ha modificato l’art.23, comma 23, del DL 98/2011 disponendo che “I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro il 31 marzo 2012, un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto”.
Per cui il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione di cessazione attività ai sensi dell’art.35 del DPR 633/72 e tale violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente stesso, può regolarizzare la propria posizione entro i nuovi termini stabiliti dal DL 216/2011 versando esclusivamente la somma di euro 129,00 (1/4 di euro 516,00, sanzione minima di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997).
Tale versamento dovrà essere effettuato mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 8110 “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del D.P.R. 633/1972 – Sanatoria
di cui all’art. 23, c. 23, d.l. n. 98/2011”.
La Risoluzione Ministeriale 93/E del 21 settembre 2011 prevede che “non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti” e, in particolare, “non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate” così come “non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/2010 o AA9/10 in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 35 del DPR 633/72”.
L’effetto sanatoria della regolarizzazione in esame vale anche per le irregolarità derivanti dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva relative ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, con importi a zero.
Qualora si scelga di non usufruire entro il 2 aprile di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA con l’irrogazione della sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da 516,00 a 2.065,00 euro.


lunedì 30 gennaio 2012

Res: la nuova tassa sui rifiuti

Un’ulteriore novità prevista dal decreto “salva Italia” nell’ambito delle semplificazione dei tributi è la soppressione delle tasse comunali sui rifiuti (Tarsu e Tia), che verranno sostituite dalla cosiddetta Res, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il nuovo tributo, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, comprende, oltre alla quota ambientale destinata a coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, anche una quota destinata alla copertura dei servizi relativi all’illuminazione, alla sicurezza e alla gestione delle strade.
Il tributo si applicherà, come in passato, a chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sarà suddiviso in una parte fissa, legata alle spese generali, e in una variabile, legata alla misura di fruizione del servizio da parte del cittadino.
L’imposta relativa alla parte “rifiuti” sarà commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte. Nel caso di immobili a destinazione ordinaria, il tributo corrisponderà all’80% della superficie catastale.
Per quanto riguarda, invece, la parte “servizi” della Res, alla tariffa sopra calcolata si applicherà una maggiorazione compresa tra 0,30 € e 0,40 € per metro quadrato, a seconda della tipologia dell’immobile e della sua ubicazione urbana. A differenza del passato, non rientrano nel computo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni civili.
Il pagamento del tributo sarà annuale. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento corrisponderanno al 30% dell’importo evaso, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione la sanzione sarà compresa tra il 100 e il 200% del tributo, con un minimo di 50 €.