mercoledì 23 marzo 2011

Leasing immobiliare: novità introdotte dalla Legge di stabilità 2011 e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.12/2011, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2011 in materia di imposizione indiretta dei contratti di leasing immobiliare.
Per ciò che concerne la registrazione del contratto di leasing, le modifiche apportate all'art.1 della tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86, non comporteranno il venir meno dell'obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione finanziaria immobiliare redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Agenzia chiarisce che, qualora il contratto di leasing sia stipulato mediante scrittura privata non autenticata, esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e l'imposta di registro dovrà essere corrisposta in misura fissa. Per quanto concerne il pagamento dell'imposta sui canoni per i contratti di leasing in corso al 1 gennaio 2011, la circolare n.12 specifica che l'imposta di registro non dovrà più essere versata per tutte le annualità i cui termini di pagamento siano ancora in corso alla data del 1 gennaio 2011. Se invece il termine per il pagamento era già scaduto al 1 gennaio 2011, il contribuente che non abbia provveduto al pagamento sarà comunque tenuto ad adempiere, pagando anche sanzioni ed interessi. In ogni caso, quanto pagato a titolo d'imposta di registro sui canoni di leasing potrà essere portato in deduzione nel computo dell'imposta sostitutiva, sia nel caso in cui il leasing riguardi immobili strumentali, che abitativi.
Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso al 1 gennaio 2011, la circolare chiarisce che:
- l'imposta è dovuta sia per i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi che strumentali, nonché per i contratti aventi ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione ed anche ove il leasing abbia ad oggetto immobili adibiti a cava o impianti fotovoltaici;
- l'imposta non è dovuta in relazione a contratti di leasing aventi ad oggetto immobili dei quali la società di leasing non abbia ancora acquistato la proprietà;
La circolare specifica inoltre che, ai fini del computo dell'imposta sostitutiva, si deve assumere quale base imponibile per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, il costo di realizzazione del fabbricato così come indicato nel contratto di leasing.
nel computo degli anni di durata del contratto, rileveranno anche le frazioni di anno, per le quali è necessario fare riferimento ai giorni residui (da dividere per 365).
Approfondimenti:
- Circolare Agenzia delle Entrate n.12 del 11.03.2011

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