mercoledì 12 gennaio 2011

Ravvedimento operoso 2011


La Legge di stabilità 2011 ha aumentanto la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso.
Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corrispondere una sanzione ridotta ad:
• un decimo (prima era un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione. Dunque,sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo tasso di interesse legale.
• un ottavo (prima era un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene:
– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica.
In questo caso la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
• un decimo (prima era un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano alle violazioni commesse dall’1.2.2011.
Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, pertanto, rimangono applicabili le precedenti sanzioni ridotte, anche se il ravvedimento viene posto in essere dopo tale data.
Ad esempio, il ravvedimento operoso relativo al tardivo/omesso versamento degli acconti di novembre 2010 rimane soggetto alle “vecchie” riduzioni delle sanzioni, quindi ad un decimo del minimo (3%) e non ad un ottavo del minimo (3,75%).

Come precedentemente specificato, il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Si segnala che, a decorrere dall’1.1.2011, anche il tasso di interesse legale è stato aumentato all’1,5%, rispetto all’1% vigente fino al 31.12.2010.

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