sabato 19 febbraio 2011

Richiesta di rimborso


Il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato.
A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con:
- la dichiarazione dei redditi
- specifica domanda
Rimborsi da dichiarazione
Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la pensione.
Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.
Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente deve espressamente indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito. La scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la sua compensazione con altri tributi da versare. Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata dall’Agenzia delle Entrate.
Rimborsi su istanza
Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.
Possono verificarsi tre ipotesi:
1) La domanda è accolta
2) La domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto)
3) L’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria).
Come sono pagati i rimborsi?
L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme secondo le modalità indicate dal contribuente e in base all’importo da pagare.


domenica 13 febbraio 2011

Prima casa: basta l'istanza di trasferimento della residenza!


Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione prima casa è necessario, tra le altre condizioni, che l’acquirente risieda (o svolga la propria attività) nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato o dichiari, in atto, di volervi trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Sul requisito della “residenza” si sofferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza 3507, depositata in cancelleria l’11 febbraio 2011.
L’ordinanza riprende alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi al requisito della residenza.

Si ricorda, in proposito, che la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, richiede (tra le altre condizioni per l’applicazione del beneficio fiscale) che l’immobile sia ubicato, alternativamente:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede;
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;
- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.

Ai fini della verifica della sussistenza della condizione in commento, è indispensabile, pertanto, stabilire in quale momento un soggetto possa definirsi “residente” in un dato Comune.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni (da ultimo, si veda Cass. 18580/2010) che, ai fini di tale prova, non rileva il dato fattuale, ma è necessario fare riferimento al dato anagrafico.

Tuttavia, anche su quest’ultimo elemento possono sorgere dubbi. Infatti, ci si può chiedere se sia sufficiente che entro 18 mesi il contribuente abbia fatto richiesta al Comune per il cambio di residenza, o se sia indispensabile che la pratica per il cambio di residenza sia stata effettivamente portata a termine con successo. In proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12 agosto 2005 n. 38, ai fini della valutazione della sussistenza della condizione della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, chiarisce che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 2 del DPR 30 maggio 1989 n. 223. Tale indicazione, è stata precisata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che ai fini del godimento dell’agevolazione è sufficiente la presentazione dell’istanza di trasferimento della residenza, anche se essa non sortisce esito positivo (Cass. 1° luglio 2009 n. 15429), a meno che la domanda sia respinta ma non venga impugnata dal contribuente (Cass. 14399/2010).
Alcuni di questi princìpi vengono ripresi nell’ordinanza 3507/2011, la quale rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva di riconoscere l’avvenuta decadenza dall’agevolazione prima casa per il mancato trasferimento della residenza nel Comune. L’ordinanza condivide, infatti, le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, riprendendo la giurisprudenza secondo cui il beneficio fiscale “spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso”.

Dubbi, invece, sorgono in relazione all’affermazione, contenuta nell’ordinanza 3507/2011, secondo la quale il termine “valorizzato in ricorso” (ovvero il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza) avrebbe “carattere meramente sollecitatorio” e non natura perentoria, sicché al suo decorso non potrebbe ricondursi alcuna decadenza, la quale invece deriverebbe, secondo la Corte, solo dal decorso del termine triennale di cui all’art. 76 del DPR 131/86, termine che, inoltre, la Corte sembra far decorrere, nel caso in esame, dalla data di registrazione dell’atto.

L’affermazione stupisce per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, per il fatto che la decadenza (in caso di mancato rispetto del termine di 18 mesi) è prevista dalla Nota II-bis, la quale la riconduce alla mendacità delle dichiarazioni da rendere in atto (tra le quali rientra anche quella relativa al trasferimento della residenza nei 18 mesi);
- in secondo luogo, per il fatto che il termine di tre anni venga computato dal momento della registrazione del contratto mentre, applicando i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1196/2000, trattandosi di ipotesi di “mendacio sopravvenuto” il termine di tre anni decorrerebbe in ogni caso solo dalla data in cui l’avveramento della condizione divenga impossibile (ovvero, nel caso di specie, proprio dal decorso dei 18 mesi previsti dalla legge per attuare il trasferimento della residenza).

sabato 5 febbraio 2011

Regime ordinario per i dividendi delle società agricole

Il regime fiscale per le società agricole delineato dalla Legge Finanziaria 2007 consente alle imprese collettive che operano nel settore primario di beneficiare di un trattamento fiscale di favore. Infatti le società di persone e quelle a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricole (art. 2 del DLgs. n. 99/2004) possano optare per l’imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, ossia dichiarando il solo reddito fondiario degli immobili.
Il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui al citato art. 32 ha comunque natura di reddito d’impresa, ma, in presenza dell’opzione, viene assunto in base alle tariffe catastali. Per tali società, quindi, il reddito imponibile può sostanzialmente coincidere con il reddito catastale.
Alla luce della disciplina di favore sopradescritta, ci si è chiesti cosa avviene quando si procede alla distribuzione degli utili prodotti dalle società agricole in argomento. Considerato che né il DM 2 aprile 2008 (contenente disposizioni relative alla tassazione dei dividendi) né il DM 27 settembre 2007 n. 213 (recante le modalità applicative per l’opzione per il regime di tassazione su base catastale) prevedono delle deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi, pare logico ritenere che sia applicabile il regime ordinario di imposizione degli utili distribuiti dalle imprese.
Pertanto, per quanto concerne le società di persone, il reddito agrario ed eventualmente quello dominicale vengono imputati ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione e la successiva distribuzione degli utili ai soci non determina alcuna tassazione. Per le società a responsabilità limitata, invece, il dividendo distribuito:
- concorrere alla formazione del reddito complessivo dei soci nella misura del 49,7 (o 40%),in caso di partecipazioni qualificate;
- oppure diviene integralmente imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, in caso di partecipazioni non qualificate.
Sempre muovendo dalle considerazioni testé riportate, nel caso in cui una srl che possiede la qualifica di società agricola opti per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, la società non tassa il reddito catastale, ma lo imputa direttamente ai soci, mentre tutte le somme distribuite a questi ultimi a titolo di dividendi non scontano alcuna imposta.
Per chiarire meglio quanto scritto si riporta un esempio: si supponga che una S.r.l. agricola opti per la tassazione dei redditi su base catastale ma non aderisca al regime di trasparenza di cui all'art.116 del TUIR, se ha prodotto esclusivamente un reddito su base catastale di 10.000 euro nel 2010, detta società sconterà l’IRES solo su tale importo indipendentemente dall’utile civilistico realizzato a fine esercizio, che potrebbe essere anche superiore (ad esempio, potrebbe ammontare a 40.000 euro).
Tale utile, in caso di distribuzione, concorrerà alla formazione del reddito dei soci che detengono delle partecipazioni qualificate per il 49,72%.

domenica 23 gennaio 2011

Modello F23: di che si tratta?


Il "modello F23" è quel modulo di versamento che deve essere utilizzato dai contribuenti per il versamento di imposte, tasse e sanzioni.

Il modello va utilizzato per il pagamento di:
- imposta di registro, ipotecaria e catastale (per esempio, compravendita d’immobili)
- imposta sulle successioni e donazioni
- sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni, ecc.)
- tasse erariali e demaniali (per esempio, concessioni dei beni del demanio marittimo, militare, ecc.).

Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia), presso la banca o l'ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- assegni bancari e circolari presso le banche
- assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari presso gli agenti della riscossione
- carta Pago Bancomat presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei
- assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat e Postepay presso gli uffici postali .
Il modello normalmente deve essere compilato da chi effettua il pagamento in caso di autoliquidazione (cioè è il contribuente a calcolare l’importo dovuto), come ad esempio per la registrazione dei contratti di locazione.

mercoledì 12 gennaio 2011

Ravvedimento operoso 2011


La Legge di stabilità 2011 ha aumentanto la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso.
Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corrispondere una sanzione ridotta ad:
• un decimo (prima era un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione. Dunque,sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo tasso di interesse legale.
• un ottavo (prima era un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene:
– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica.
In questo caso la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
• un decimo (prima era un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano alle violazioni commesse dall’1.2.2011.
Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, pertanto, rimangono applicabili le precedenti sanzioni ridotte, anche se il ravvedimento viene posto in essere dopo tale data.
Ad esempio, il ravvedimento operoso relativo al tardivo/omesso versamento degli acconti di novembre 2010 rimane soggetto alle “vecchie” riduzioni delle sanzioni, quindi ad un decimo del minimo (3%) e non ad un ottavo del minimo (3,75%).

Come precedentemente specificato, il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Si segnala che, a decorrere dall’1.1.2011, anche il tasso di interesse legale è stato aumentato all’1,5%, rispetto all’1% vigente fino al 31.12.2010.

venerdì 7 gennaio 2011

Modello F24: di che si tratta?


Per quest'anno 2011 mi sono riproposto di inserire, ogni volta che il tempo me lo consentirà, delle piccole schede che servano a chiarire gli argomenti solitamente considerati come "tacitamente conosciuti" dai contribuenti, ma che spesso in realtà non lo sono.
Iniziamo da una delle cose più utilizzate che è il modello di pagamento unificato, più semplicemente l'F24.
Il "modello F24" è quel modulo di versamento che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari come il sottoscritto, modalità telematiche di pagamento.
Quali tributi e contributi si possono pagare?
Il modello F24 va utilizzato per pagare:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires)
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
- Iva
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari
- altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.)
- Irap
- addizionale regionale e comunale all'Irpef
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione
- contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi
- diritti camerali
- interessi
- Ici
- Tarsu/Tari, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
- canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari
- alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
- sanzioni.
Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

mercoledì 5 gennaio 2011

Contributi a favore delle microimprese

Il Comune di Quartu Sant'Elena rende noto che è previsto un contributo per chi intende assumere giovani disoccupati. Possono richiederlo le microimprese aventi sede e operanti nel territorio comunale. I neoassunti (part time o a tempo pieno, per un minimo di 24 mesi) non devono superare i 35 anni di età e devono essere residenti a Quartu Sant’Elena. La modalità di assegnazione del contributo è “a sportello”, pertanto i contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili.
I settori interessati sono "tutti i settori di attività", fatti salvi i settori espressamente esclusi dal regime de minimis.
Il contributo massimo concedibile è di € 8.000,00 (per disoccupato assunto a tempo pieno) e di € 6.000,00 (per disoccupato assunto a tempo parziale non inferiore al 50%).
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2011. Il 25% delle risorse è riservato all’assunzione di donne responsabili di famiglie monoparentali, per le quali la relativa istanza dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2011.
Per ulteriori informazioni e/o prestazioni consulenziali rivolgersi allo Studio Fanni, via Loru 15, 09125 Cagliari, tel.070.2358120.