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martedì 20 novembre 2012

Secondo acconto INPS per artigiani e commercianti


Se i professionisti iscritti alla gestione separata INPS si dovranno sobbarcare il peso del secondo acconto dei contributi dovuti entro il 30.11.2012, artigiani e commercianti non possono di certo gioire. Infatti anch'essi sono chiamati al pagamento del secondo acconto INPS alla medesima data di scadenza degli iscritti alla gestione separata.

Ma vediamo di fare un resoconto del "funzionamento" della gestione INPS artigiani e commercianti, in modo da capire meglio quali sono gli importi dovuti, le aliquote da applicare e le diverse scadenze da rispettare.

Gli Artigiani e Commercianti iscritti alle alle gestioni dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Fino al minimale di reddito, che per il 2012 è pari a € 14.930, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le seguenti aliquote contributive:
  • per gli artigiani:
    • 21,30% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,30% per i collaboratori fino a 21 anni di età;
  • per i commercianti:
    • 21,39% per i titolari di qualunque età ed i collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 18,39% per i collaboratori fino a 21 anni di età.
Tali “contributi fissi” devono essere versati in 4 rate annuali (16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013).
Sulla quota di reddito eccedente il minimale di € 14.930 (e fino al massimale di € 73.673 frazionabile a mese, ovvero, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996, di € 96.149 non frazionabile a mese), invece, i contributi da versare sono calcolati in modo proporzionale applicando le suddette aliquote a tale quota di reddito eccedente (si tenga conto, comunque, che sull’eventuale parte di reddito eccedente € 44.204 le aliquote vanno aumentate di 1 punto percentuale).
L’acconto dei contributi 2012 eventualmente dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto:
  • entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2012 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012 (restante 50% dell’acconto totale).
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2011.
Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2013, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2012, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2012 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2013 e, quindi, entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).
I righi di UNICO PF 2012 da prendere in considerazione per individuare il reddito utile ai fini del calcolo dei contributi sono:
  • RF51 ed RG34 per il titolare;
  • RH14 per il socio di società di persone, il socio di Srl trasparente ed il collaboratore di impresa familiare;
  • RG29 per i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive;
  • CM6 (eventualmente ridotto delle perdite pregresse, CM9) per i contribuenti minimi.
Resta salva la facoltà del contribuente di utilizzare il metodo previsionale in luogo di quello storico.
 



venerdì 16 novembre 2012

Gestione Separata INPS: chiamata all'acconto per i professionisti con partita iva




I professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 devono versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2012, entro il 30.11.2012.
I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2012, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2011.


Quali sono le aliquote contributive?
L'art. 22 co. 1 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2012, le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono aumentate dell'1%. Pertanto, nel 2012 ai predetti soggetti si applicano le seguenti aliquote:
  • soggetti senza altra copertura previdenziale: 27,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro;
  • soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 18%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 96.149,00 euro.
Il pagamento dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo. Le rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.
A tale proposito, la circ. INPS 9.6.98 n. 123 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell'anno di riferimento degli acconti medesimi. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2012 sopra indicate, a seconda della loro "posizione" soggettiva.

Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 18%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre al 7,2% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.
Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all'aliquota del 27,72%, i termini di versamento sono i seguenti:
  • la prima rata, pari all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal medesimo modello;
  • la seconda rata, pari sempre all'11,088% del reddito professionale risultante dal rigo RE25 (o RE21) del modello UNICO 2012 PF, deve essere versata entro il 30.11.2012.

I righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell'acconto del contributo INPS ex L. 335/95 sono i seguenti:
SECONDO ACCONTO 2012 - CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95 
Soggetti
Modello
Rigo della dichiarazione
%
Termine
Professionisti iscritti solo all'INPS e non pensionati (27,72%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
11,088%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e
rigo CM9 colonna 2
("nuovi" contribuenti minimi)
Professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali
o titolari di una pensione diretta o indiretta (18%)
UNICO 2012
RE25 (o RE21)
7,2%
30.11.2012
Differenza tra rigo CM6 e 
rigo CM9 colonna 2 
("nuovi" contribuenti minimi)

giovedì 5 gennaio 2012

Gestione separata, aumenta l’aliquota


Dal 1° gennaio 2012 i contributi Inps versati alla gestione separata sono diventati più cari.

E' una delle novità previste dalla Legge di stabilità 2012 (la Legge 12 novembre 2011, n. 183), che ha visto aumentare di un punto percentuale l’aliquota contributiva gli iscritti alla gestione separata Inps: dal 26,72% applicato nel 2011 si passa dunque al 27,72%, mentre per gli iscritti non unicamente alla gestione separata, ma anche ad altro fondo pensionistico obbligatorio o titolari di pensioni, l’aliquota passa dal 17% al 18%.

Le categorie interessate dal provvedimento sono quelle iscritte, in via esclusiva o no, alla gestione separata Inps, ossia:

- professionisti senza cassa;

- co.co.co.;

- co.co.pro..

I lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata pagheranno dunque per il 2012 un contributo pari al 27,72% (ripartito in 27% per la pensione e 0,72% per il fondo maternità e assegni familiari), di cui il 9,24% a proprio carico e il 18,48% a carico del committente. In caso di associazione in partecipazione, il 15,25% sarà a carico dell’associante e il restante 12,47% a carico dell’associato. Il professionista senza cassa, invece, pagherà la totalità del contributo, ma potrà addebitare in fatture un 4% a titolo di rivalsa.

I lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione pagheranno un’aliquota del 18%, di cui il 6% a proprio carico e il 12% a carico del committente. In caso di associazione in partecipazione, l’associante pagherà il 9,90% e l’associato l’8,10%. Il professionista senza cassa, invece, pagherà la totalità del contributo, ma potrà addebitare in fatture un 4% a titolo di rivalsa.

Dal 1° gennaio, inoltre, la manovra Monti (Legge n. 214/2011) ha apportato una importante novità: sono state estese le tutele in materia di malattia anche per i professionisti senza cassa. Si tratta di un’importante provvedimento, considerato che questa categoria di contribuenti versava già in passato l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% relativa a tali prestazioni, senza però poterne beneficiare.