sabato 29 dicembre 2012

False partite IVA: ecco cosa dice la norma


 
La riforma Fornero sta spaventando parecchi professionisti che non sanno se rientrano nella categoria delle cosidette “false partite IVA” o se al contrario possono sentirsi esclusi (e dunque al sicuro) da qui ai prossimi anni in cui inizieranno presumibilmente i controlli.
Ma vediamo di affrontare la questione analizzando, per il momento, cosa dice la norma nello specifico.
La Legge 92/2012 prevede che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate Co.Co.Co. qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:
1) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (da intendersi civili 1° gennaio - 31 dicembre);
2) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del l'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, cioé il 18 luglio 2012);
3) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.
Si sta affermando dunque che, qualora venissero mai accertati almeno due dei presupposti di cui sopra, un rapporto di lavoro autonomo potrebbe essere per legge trasformato in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E' evidente che questo avrebbe un riflesso immediato su due ambiti principalmente: quello previdenziale e quello delle tutele per il rapporto di lavoro.
In ambito previdenziale la differenza sarebbe sostanziale: il lavoratore autonomo con partita iva paga interamente a proprio carico il contributo alla gestione separata in relazione al reddito prodotto (salvo la possibilità di effettuare una rivalsa del 4%), mentre nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo il contributo è dovuto dal committente, fermo restando la suddivisione di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore).
Per quanto riguarda invece le tutele per il rapporto di lavoro, sarebbe necessaria la presenza di un progetto che presupponga un risultato specifico.
Il compenso, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
Inoltre, troverebbero applicazione le tutele previste dall'articolo 66 del Dlgs 276/2003: ossia, la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Il committente potrebbe comunque recedere dal contratto se la sospensione si dovesse protrarre per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Mentre, in caso di gravidanza, la durata del rapporto sarebbe prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Il ministero però, ha chiarito che i lavoratori potranno rivendicare la sussistenza di un rapporto i lavoro subordinato invocando gli ordinari criteri distintivi previsti dall'articolo 2094 del Codice civile. Ad analoga conclusione potrà giungere l'ispettore anche se, con particolare riguardo al settore edile, quest'ultimo è chiamato a rispettare i parametri già dettati dalla direzione generale per l'Attività ispettiva contenuti nella circolare 16/2012.

giovedì 13 dicembre 2012

Acconto IVA: scadenza del 27 dicembre 2012


Il 27 dicembre 2012 scade il termine per il versamento dell’acconto IVA per il 2011. Tale acconto può essere calcolato utilizzando tre metodi alternativi: 
1) metodo storico; 
2) metodo previsionale;
3) metodo analitico;
Spetta al contribuente la scelta, "ragionando" su quello più vantaggioso.

 

Metodo storico

Secondo il metodo storico, il versamento da effettuare è pari all'88% dell'IVA dovuta nella liquidazione:
- periodica di dicembre 2011, nel caso di contribuenti mensili;
- annuale 2011, nel caso di contribuenti trimestrali;
- periodica (4° trimestre 2011), nel caso di contribuenti trimestrali speciali;

 

Metodo previsionale

Con tale metodo -adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale, con un debito inferiore rispetto a quello dell'anno precedente- il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31.12.2011. E’ importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati). Naturalmente, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo 8904 per la sanzione, e 1991 per gli interessi legali.

 

Metodo analitico

Il metodo analitico (o della liquidazione intermedia) consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2011: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto.

 

Modalità e termini di versamento dell’acconto Iva

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato mediante modello F24, entro il 27 dicembre prossimo, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:
  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto Iva non deve essere versato se l’importo è inferiore ad Euro 103,29, e in ogni caso non può mai essere rateizzato.
I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.