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domenica 13 giugno 2010

Versamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO 2010 - Contribuenti soggetti agli studi di settore - Proroga dei termini di versamento


In data 10.6.2010 è stata predisposta la bozza di DPCM che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore. Lo schema di provvedimento è attualmente alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Contribuenti interessati
La proroga interessa i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione.
Sono ricompresi nella proroga (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4, con riferimento all'analogo differimento disposto dal DPCM 14.6.2007) i soggetti per i quali operano cause di:
- esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dall'ammontare di ricavi o compensi;
- inapplicabilità degli studi stessi.
Non possono invece beneficiare della proroga i contribuenti:
- per i quali trovano applicazione i parametri;
- che applicano il regime dei minimi.
Soci di società e associazioni "trasparenti"
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".
Nuovi termini di versamento
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 16.6.2010 sono effettuati:
- entro il 6.7.2010, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2010 al 5.8.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2010, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 16.7.2010, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti prorogati
Oltre ai versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle relative addizionali e dell'IRAP, la proroga si applica anche agli altri versamenti che devono essere effettuati negli stessi termini delle imposte dirette.
Si tratta, ad esempio, dei versamenti relativi:
- ad imposte sostitutive (es. capital gain);
- al saldo IVA dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata (con le previste maggiorazioni dal 16.3.2010);
- al diritto annuale di iscrizione nel Registro delle imprese;
- al saldo e al primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate.
Rateizzazione
In caso di opzione per la rateizzazione:
- la prima rata scade entro il termine prorogato;
- le rate successive alla prima devono invece essere versate entro i termini ordinari (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti), anche se scadono nello stesso mese della prima rata.
Proroga del termine di trasmissione telematica dei modelli 730/2010
Viene altresì prorogato dal 30.6.2010 al 12.7.2010 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2010, da parte dei:
- professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- CAF-dipendenti.
Tuttavia, la suddetta proroga si applica a condizione che la trasmissione telematica dei modelli 730/2010 non debba comprendere anche la comunicazione telematica del risultato contabile ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente che ha presentato il modello 730, cioè i modelli 730-4 da inviare ai sostituti d'imposta che sono stati inseriti nell'apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, in seguito alla comunicazione effettuata entro il 31.3.2010. In tale caso, infatti, rimane ferma l'ordinaria scadenza del 30.6.2010.

Approfondimenti: - art.17 DPR 7.12.2002 n.435 - Il sole 24 Ore del 11.06.2010, pag.31 "Per Unico proroga da 7,1 miliardi"(Criscione)

venerdì 16 aprile 2010

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul contenzioso pendente in materia di studi di settore

Con la circ. 14.4.2010 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri da seguire per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore, alla luce delle sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009 emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Gli uffici hanno l'obbligo di instaurare con il contribuente il contraddittorio precontenzioso, la cui omissione vizia i conseguenti avvisi di accertamento. In presenza di tale omissione (che, in sede contenziosa, deve essere eccepita dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado), gli uffici dovranno abbandonare le relative controversie, "sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile".
L'Agenzia delle Entrate sembra considerare il contraddittorio solo come fase procedurale, la cui attivazione rende l'accertamento "corretto" sotto tale profilo. Non viene, invece, dato particolare risalto allo scopo che attraverso il contraddittorio l'ufficio dovrebbe perseguire, cioè la conoscenza delle ragioni del contribuente e la valutazione delle stesse nell'ottica dell'adeguamento dei risultati statistici a quelli reali.
L'obbligo di instaurare il contraddittorio produce effetti anche sulla motivazione dell'avviso di accertamento, nella quale devono essere indicate le ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi del contribuente. Tuttavia, la mancata indicazione di tali ragioni non configura una carenza di motivazione dell'avviso di accertamento qualora le stesse siano state comunque esplicitate dall'ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale, ovvero siano desumibili dal medesimo verbale consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto. Questa impostazione tuttavia non risulta corretta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che si è espressa sulla necessità di riportare nell'atto le ragioni del contribuente emerse nel contraddittorio.
Documenti:
Circolare Agenzia delle Entrate n.19 del 14/04/2010