sabato 5 febbraio 2011

Regime ordinario per i dividendi delle società agricole

Il regime fiscale per le società agricole delineato dalla Legge Finanziaria 2007 consente alle imprese collettive che operano nel settore primario di beneficiare di un trattamento fiscale di favore. Infatti le società di persone e quelle a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricole (art. 2 del DLgs. n. 99/2004) possano optare per l’imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, ossia dichiarando il solo reddito fondiario degli immobili.
Il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui al citato art. 32 ha comunque natura di reddito d’impresa, ma, in presenza dell’opzione, viene assunto in base alle tariffe catastali. Per tali società, quindi, il reddito imponibile può sostanzialmente coincidere con il reddito catastale.
Alla luce della disciplina di favore sopradescritta, ci si è chiesti cosa avviene quando si procede alla distribuzione degli utili prodotti dalle società agricole in argomento. Considerato che né il DM 2 aprile 2008 (contenente disposizioni relative alla tassazione dei dividendi) né il DM 27 settembre 2007 n. 213 (recante le modalità applicative per l’opzione per il regime di tassazione su base catastale) prevedono delle deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi, pare logico ritenere che sia applicabile il regime ordinario di imposizione degli utili distribuiti dalle imprese.
Pertanto, per quanto concerne le società di persone, il reddito agrario ed eventualmente quello dominicale vengono imputati ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione e la successiva distribuzione degli utili ai soci non determina alcuna tassazione. Per le società a responsabilità limitata, invece, il dividendo distribuito:
- concorrere alla formazione del reddito complessivo dei soci nella misura del 49,7 (o 40%),in caso di partecipazioni qualificate;
- oppure diviene integralmente imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, in caso di partecipazioni non qualificate.
Sempre muovendo dalle considerazioni testé riportate, nel caso in cui una srl che possiede la qualifica di società agricola opti per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, la società non tassa il reddito catastale, ma lo imputa direttamente ai soci, mentre tutte le somme distribuite a questi ultimi a titolo di dividendi non scontano alcuna imposta.
Per chiarire meglio quanto scritto si riporta un esempio: si supponga che una S.r.l. agricola opti per la tassazione dei redditi su base catastale ma non aderisca al regime di trasparenza di cui all'art.116 del TUIR, se ha prodotto esclusivamente un reddito su base catastale di 10.000 euro nel 2010, detta società sconterà l’IRES solo su tale importo indipendentemente dall’utile civilistico realizzato a fine esercizio, che potrebbe essere anche superiore (ad esempio, potrebbe ammontare a 40.000 euro).
Tale utile, in caso di distribuzione, concorrerà alla formazione del reddito dei soci che detengono delle partecipazioni qualificate per il 49,72%.

domenica 23 gennaio 2011

Modello F23: di che si tratta?


Il "modello F23" è quel modulo di versamento che deve essere utilizzato dai contribuenti per il versamento di imposte, tasse e sanzioni.

Il modello va utilizzato per il pagamento di:
- imposta di registro, ipotecaria e catastale (per esempio, compravendita d’immobili)
- imposta sulle successioni e donazioni
- sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni, ecc.)
- tasse erariali e demaniali (per esempio, concessioni dei beni del demanio marittimo, militare, ecc.).

Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia), presso la banca o l'ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- assegni bancari e circolari presso le banche
- assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari presso gli agenti della riscossione
- carta Pago Bancomat presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei
- assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat e Postepay presso gli uffici postali .
Il modello normalmente deve essere compilato da chi effettua il pagamento in caso di autoliquidazione (cioè è il contribuente a calcolare l’importo dovuto), come ad esempio per la registrazione dei contratti di locazione.

mercoledì 12 gennaio 2011

Ravvedimento operoso 2011


La Legge di stabilità 2011 ha aumentanto la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso.
Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corrispondere una sanzione ridotta ad:
• un decimo (prima era un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione. Dunque,sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo tasso di interesse legale.
• un ottavo (prima era un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene:
– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica.
In questo caso la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
• un decimo (prima era un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano alle violazioni commesse dall’1.2.2011.
Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, pertanto, rimangono applicabili le precedenti sanzioni ridotte, anche se il ravvedimento viene posto in essere dopo tale data.
Ad esempio, il ravvedimento operoso relativo al tardivo/omesso versamento degli acconti di novembre 2010 rimane soggetto alle “vecchie” riduzioni delle sanzioni, quindi ad un decimo del minimo (3%) e non ad un ottavo del minimo (3,75%).

Come precedentemente specificato, il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Si segnala che, a decorrere dall’1.1.2011, anche il tasso di interesse legale è stato aumentato all’1,5%, rispetto all’1% vigente fino al 31.12.2010.

venerdì 7 gennaio 2011

Modello F24: di che si tratta?


Per quest'anno 2011 mi sono riproposto di inserire, ogni volta che il tempo me lo consentirà, delle piccole schede che servano a chiarire gli argomenti solitamente considerati come "tacitamente conosciuti" dai contribuenti, ma che spesso in realtà non lo sono.
Iniziamo da una delle cose più utilizzate che è il modello di pagamento unificato, più semplicemente l'F24.
Il "modello F24" è quel modulo di versamento che deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari come il sottoscritto, modalità telematiche di pagamento.
Quali tributi e contributi si possono pagare?
Il modello F24 va utilizzato per pagare:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires)
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
- Iva
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari
- altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.)
- Irap
- addizionale regionale e comunale all'Irpef
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione
- contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi
- diritti camerali
- interessi
- Ici
- Tarsu/Tari, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
- canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari
- alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
- sanzioni.
Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

mercoledì 5 gennaio 2011

Contributi a favore delle microimprese

Il Comune di Quartu Sant'Elena rende noto che è previsto un contributo per chi intende assumere giovani disoccupati. Possono richiederlo le microimprese aventi sede e operanti nel territorio comunale. I neoassunti (part time o a tempo pieno, per un minimo di 24 mesi) non devono superare i 35 anni di età e devono essere residenti a Quartu Sant’Elena. La modalità di assegnazione del contributo è “a sportello”, pertanto i contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili.
I settori interessati sono "tutti i settori di attività", fatti salvi i settori espressamente esclusi dal regime de minimis.
Il contributo massimo concedibile è di € 8.000,00 (per disoccupato assunto a tempo pieno) e di € 6.000,00 (per disoccupato assunto a tempo parziale non inferiore al 50%).
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2011. Il 25% delle risorse è riservato all’assunzione di donne responsabili di famiglie monoparentali, per le quali la relativa istanza dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2011.
Per ulteriori informazioni e/o prestazioni consulenziali rivolgersi allo Studio Fanni, via Loru 15, 09125 Cagliari, tel.070.2358120.

venerdì 24 dicembre 2010

Buone feste!


Lo studio Fanni augura a tutti i clienti e ai navigatori buon Natale e felice anno nuovo!

mercoledì 15 dicembre 2010

Acconto iva 2010

A decorrere dal 1991, l'art.6 della L.29/12/90 n.405 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di pagamento di un acconto sull'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre).
Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano:
- liquidazioni e versamenti mensili ex art.1 del DPR 100/98;
- liquidazioni e versamenti trimestrali ex art.7 del DPR 542/99 e art.74 co.4 del DPR 633/72.

Non sono invece tenuti al versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti:
- coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2010;
- coloro che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2010, ma in ogni caso anteriormente all'1/12/2010, se contribuenti mensili, o all'1/10/2010, se contribuenti trimestrali;
- i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2009, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2009, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2009 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA;
- i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un'eccedenza detraibile d'imposta;
- i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2010;
- i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art.34, cco.6 del DPR 633/72;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art.74, co.6 del DPR 633/72;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui all L.398/91;
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2009, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art.13 della L.388/2000);
- i contribuenti minimi (di cui all'art.1, co.96-117 della L.244/2007;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

L'acconto IVA 2010 può essere determinato applicando alternativamente:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
- il metodo della pre-liquidazione

Deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a € 103,29 e, come previsto dall'art.20, co.1 del D.Lgs.241/97, non può essere rateizzato.

Per il versamento degli acconti, tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 inserendo i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda che il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro la data del 27/12/2010, così come previsto dall'art.6, co.2 della L.405/90.