domenica 14 agosto 2011

Regime iva ristorazione e catering su navi e aerei

La circolare n. 37 del 2011 ha fornito alcuni utili criteri operativi, alla luce del Regolamento UE 282/2011. Nello specifico si è soffermata sull’operatività del regime IVA dei servizi di ristorazione e catering (art. 7-quater, lett. c) e d), del DPR n. 633/1972), che si considerano compiuti nel territorio dello Stato se materialmente:
- rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di una parte di un trasporto passeggeri, effettuata all’interno della Comunità, qualora il luogo di partenza del trasferimento sia situato nel territorio dello Stato;
- eseguite in Italia, negli altri casi.
In primo luogo, è stata colmata una lacuna normativa, fornendo un criterio di puntuale individuazione delle fattispecie oggetto delle predette disposizioni. In particolare, è stato richiamato l’art. 6 del Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011, secondo cui i servizi di ristorazione e catering – distinti tra loro in base alla circostanza che l’erogazione avvenga presso i locali del prestatore oppure in altri luoghi – consistono nella fornitura di cibi o bevande, non necessariamente preparati, destinati al consumo umano, accompagnata da attività di supporto sufficienti a permetterne un utilizzo immediato. L’eventuale mancanza di queste ultime (fornitura di stoviglie e mobilio, messa a disposizione di personale, ecc.) non consente di qualificare l’operazione come una prestazione di servizi, configurandosi, invece, una mera cessione di beni: la medesima circostanza ricorre nell’ipotesi di fornitura, da parte di una società di catering, di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni ed aerei, costituente, quindi, una cessione nei confronti della compagnia di navigazione, volo o trasporto ferroviario.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, approfondito il requisito della “parte di un trasporto di passeggeri” di cui all’art. 7-quater, lett. d), del DPR n. 633/1972, precisando che il presupposto deve intendersi sussistente qualora non sia previsto uno scalo al di fuori del territorio comunitario, tra il luogo di partenza – ovvero il punto di imbarco di passeggeri previsto nell’Unione europea, eventualmente dopo uno sbarco all’esterno della stessa – e quello di arrivo del trasferimento, quale ultimo sito di sbarco stabilito nell’area comunitaria, prima dell’ipotetica fuoriuscita dello stesso. A questo proposito, la circolare n. 37 in oggetto ha altresì chiarito che, nel caso di viaggio sulla base del percorso di andata e ritorno, quest’ultimo deve essere considerato distintamente dall’andata.
A questo proposito, è stata considerata un’ipotetica tratta, a mezzo nave, Genova – Barcellona – Patrasso – Alessandria d’Egitto, che determina l’assoggettamento ad IVA italiana delle prestazioni di ristorazione rese da Genova a Patrasso, rilevando il primo punto d’imbarco nella Comunità. Conseguentemente, quelle eseguite nella parte successiva del tragitto, sino alla destinazione finale, rientrano nel campo di applicazione del criterio base, per effetto del quale il luogo di effettuazione è individuato in virtù dello Stato nelle cui acque nazionali si trova l’imbarcazione, al momento dell’esecuzione della prestazione. Qualora il servizio di ristorazione sia iniziato durante una parte di trasporto nella Comunità (ad esempio, Genova – Patrasso) e proseguito in una frazione all’esterno della stessa, ma sempre nel territorio di uno Stato membro (Patrasso – Alessandria d’Egitto), la prestazione è comunque soggetta ad IVA italiana, in quanto opera il criterio dell’inizio dell’esecuzione della stessa (art. 37 del Regolamento n. 282/2011).
Nel caso di un trasporto di passeggeri, sempre tramite nave, sulla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona, sono soggetti ad IVA italiana i servizi di ristorazione erogati da Palermo a Barcellona, in ossequio al criterio del primo punto di imbarco nella Comunità, nonché quelli resi, nella parte precedente di tratta, in acque territoriali italiane. Diversamente, nel caso in cui la prestazione sia iniziata in acque internazionali, ovvero dopo aver lasciato Alessandria d’Egitto, e prosegua sulla tratta Palermo – Barcellona, è esclusa dall’applicazione dell’IVA.
La circ. n. 37/2011, dopo aver ricordato l’operatività del regime di non imponibilità (art. 8-bis, lett. d), del DPR n. 633/1972) per le prestazioni di ristorazione e catering che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ha, infine, ricordato alcuni servizi di catering non assoggettabili all’art. 7-quater, lett. d), del Decreto IVA:
- servizi forniti a bordo di navi, aerei o treni, senza il pagamento di un corrispettivo, in quanto già inclusi nel prezzo del biglietto e, quindi, da ritenersi accessori alla prestazione di trasporto dei passeggeri di cui alla precedente lett. b);
- servizi resi nell’ambito di un pacchetto turistico, venduto da un tour operator al cliente, soggetti alla disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/1972.

martedì 26 luglio 2011

La scelta dell'otto e del cinque per mille

Se si è esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Pf) è possibile effettuare le scelte per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef, utilizzando l’apposita scheda allegata al Cud o, in alternativa, quella allegata al modello unico PF (fascicolo 1).
I contribuenti possono destinare:
-l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’istituzione religiosa
-il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale.
Queste scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
E’ possibile destinare una quota pari all’8 per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario)
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo)
- all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito)
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo)
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale)
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate)
- all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché a interventi sociali e umanitari in particolare volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
Si può scegliere una sola istituzione. La scelta va indicata firmando solo all’interno di una delle caselle del modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se il contribuente non firma, e quindi non indica la propria scelta, l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle istituzioni indicate nel modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia, è devoluta alla gestione statale.
E’ possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Per esprimere la scelta è necessario apporre la firma nell’apposito riquadro del modello allegato alla dichiarazione dei redditi, corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef. Per alcune delle finalità, è possibile indicare anche il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare direttamente la quota.

La scheda con le scelte dell’8 e del 5 per mille va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre di ciascun anno:
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8 o 5 per mille dell’Irpef).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.

domenica 10 luglio 2011

Cedolare secca sugli affitti



E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
- l’Irpef e le relative addizionali;
- l’imposta di registro;
- l’imposta di bollo.
E ancora:
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime neppure le società e gli enti non commerciali.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
- le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati);
- le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).
La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo).
Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:
- la prima, del 40%, entro il 6 luglio 2011 oppure entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
- la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.
In particolare:
- Il primo acconto da versare entro il 6 luglio è dovuto per i contratti in corso al 31 maggio e non è dovuto per i contratti che decorrono dal 1° giugno
- l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto per i contratti che decorrono tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2011.
L’acconto non deve essere versato per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011.
A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente.
Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria oppure il modello 69.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
Il reddito assoggettato a cedolare:
- è escluso dal reddito complessivo
- sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
- il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

martedì 28 giugno 2011

Modello 770 semplificato: scadenza prorogata


Lo spostamento dei termini per il versamento delle imposte previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.05.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.05.2011, ha interessato anche le scadenze al 31 luglio 2011 già prorogate "di diritto" al 1 agosto 2011 in conseguenza del fatto che il giorno 31 luglio, quest'anno cade di domenica. Si tratta delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 semplificato 2011 e 770 ordinario 2011 e degli adempimenti collegati alla presentazione delle stesse (ad esempio, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 472/ 1997) che, quindi, vengono entrambi differiti al 22 agosto 2011.

Devono presentare il 770 semplificato i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail. In particolare:
- società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
- enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Università statali, Regioni, Province, Comuni) e gli enti privati residenti nel territorio dello Stato
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- trust
- condomìni
- società di persone, di armamento e di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioniresidenti nel territorio dello Stato
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (Geie)
- persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e imprese agricole
- curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto
- soggetti che corrispondono redditi esenti da Irpef ma che sono assoggettati a contribuzione Inps (per esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia)
- amministrazioni dello Stato
- intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla
comunicazione di dati
- soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte
- titolari di posizione assicurativa Inail che hanno l’obbligo di comunicare i dati relativi al personale assicurato.

Nel modello 770 Semplificato vanno indicati dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge)
- indennità di fine rapporto
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
- redditi di lavoro autonomo
- provvigioni e redditi diversi
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario)
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla lettura del Provvedimento del 17/01/2011 - pdf contenente le istruzioni per la compilazione.


sabato 28 maggio 2011

Proroga scadenze versamenti e Mod.730/2011

Il Dpcm del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 111 del 14 maggio 2011, ha introdotto degli slittamenti dei termini per le dichiarazioni dei redditi e per i relativi versamenti.
L'art.1 del Dpcm interviene sui termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 stabilendo che le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, potranno effettuare i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dunque di uno slittamento dal 16 giugno al 6 luglio, senza alcun pagamento aggiuntivo.
L'art.2 interviene invece sui termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011, infatti dal 31 maggio il termine slitta al 20 giugno 2011.
Mentre l'art.3 del Dpcm stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

domenica 15 maggio 2011

730 integrativo

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
a) presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
b) presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

mercoledì 11 maggio 2011

730/2011: scadenze



Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un Dottore Commercialista intermediario abilitato.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.