Pubblicato un bando dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente per il finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinate alle scuole, alle istituzioni e alla popolazione in generale, con particolare riferimento agli adulti. Saranno finanziati, in particolare, progetti che rafforzino il legame tra cittadino e territorio e promuovano la diffusione di comportamenti più rispettosi dell'ambiente, attraverso un approccio multidisciplinare, partecipativo e innovativo. Le azioni proposte potranno riguardare le seguenti tematiche: - riduzione e risparmio energetico; - natura e biodiversità; - ambiente e salute; - alimentazione, uso sostenibile delle risorse; - mobilità; - riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo e il riutilizzo dei materiali; - acquisti pubblici ecologici; - intercultura; - legalità; - integrazione. Possono presentare domanda di finanziamento, in forma singola o associata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus iscritte nella relativa anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate, associazioni iscritte nel registro generale del volontariato tenuto presso la Presidenza della Regione, cooperative sociali …) che abbiano sede in Sardegna ed operino nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 80.000 euro e per ciascun progetto sarà assegnato un contributo massimo di 10.000 euro. Le domande devono essere presentate entro il 15 dicembre 2010.sabato 30 ottobre 2010
Bando per finanziare azioni di educazione ambientale proposte dalle Onlus
Pubblicato un bando dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente per il finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinate alle scuole, alle istituzioni e alla popolazione in generale, con particolare riferimento agli adulti. Saranno finanziati, in particolare, progetti che rafforzino il legame tra cittadino e territorio e promuovano la diffusione di comportamenti più rispettosi dell'ambiente, attraverso un approccio multidisciplinare, partecipativo e innovativo. Le azioni proposte potranno riguardare le seguenti tematiche: - riduzione e risparmio energetico; - natura e biodiversità; - ambiente e salute; - alimentazione, uso sostenibile delle risorse; - mobilità; - riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo e il riutilizzo dei materiali; - acquisti pubblici ecologici; - intercultura; - legalità; - integrazione. Possono presentare domanda di finanziamento, in forma singola o associata, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus iscritte nella relativa anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle entrate, associazioni iscritte nel registro generale del volontariato tenuto presso la Presidenza della Regione, cooperative sociali …) che abbiano sede in Sardegna ed operino nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 80.000 euro e per ciascun progetto sarà assegnato un contributo massimo di 10.000 euro. Le domande devono essere presentate entro il 15 dicembre 2010.martedì 26 ottobre 2010
I contribuenti minimi non pagano IRAP
L'art.1, comma 104, Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008), prevede l'esenzione da IRAP per i contribuenti che hanno fatto ingresso nel regime dei "contribuenti minimi". Ma per valutare se versare o no l'IRAP, l'aver effettuato l'opzione per tale regime non è imprescindibile.La Circolare n.45/2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "gli uffici possono considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non portare avanti un contenzioso nei casi in cui l'artista o il professionista possa considerarsi contribuente minim0 ai sensi del comma 96 dell'art.1 della Finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale".
mercoledì 20 ottobre 2010
730 integrativo: scadenza 25 Ottobre
Fino al 25 ottobre è possibile effettuare una dichiarazione correttiva del modello 730 presentato ad aprile da chi si è rivolto al proprio datore di lavoro o a maggio per chi ha richiesto l'assistenza fiscale ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Il Modello 730 integrativo va presentato da coloro che si sono accorti di aver commesso errori a proprio danno nella compilazione del modello 730.
Errori classici sono una fattura medica non conteggiata o una rata dei lavori di ristrutturazione della casa non riportato nel modello 730.
Il contribuente dovrà compilare un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio e lo dovrà consegnare esclusivamente ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Successivamente il lavoratore dipendente riceverà il rimborso derivante dal 730 integrativo sullo stipendio del mese di dicembre, così come i pensionati che lo riceveranno sulla pensione del mese di dicembre.
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 04/09/1992, n. 395;
- D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 14;
- D.M. 07/05/2007, n. 63.
Il Modello 730 integrativo va presentato da coloro che si sono accorti di aver commesso errori a proprio danno nella compilazione del modello 730.
Errori classici sono una fattura medica non conteggiata o una rata dei lavori di ristrutturazione della casa non riportato nel modello 730.
Il contribuente dovrà compilare un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio e lo dovrà consegnare esclusivamente ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Successivamente il lavoratore dipendente riceverà il rimborso derivante dal 730 integrativo sullo stipendio del mese di dicembre, così come i pensionati che lo riceveranno sulla pensione del mese di dicembre.
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 04/09/1992, n. 395;
- D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 14;
- D.M. 07/05/2007, n. 63.
mercoledì 13 ottobre 2010
Legittimo lo scomputo delle ritenute senza certificazione del sostituto
Il contribuente, che dopo aver scomputato le ritenute subite ad opera del sostituto, non riesca, per le più svariate ragioni, ad ottenere da quest’ultimo l’apposita certificazione, non perde il diritto allo scomputo, sempre che dimostri, senza limitazioni nell’oggetto della prova, che la ritenuta è stata effettuata.
A queste conclusioni è giunta la settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza depositata in data 22 settembre 2010 n. 105, che ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento scaturita a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
E’ infatti frequente che il contribuente, pur subendo determinate ritenute, non riesca poi ad ottenere dal sostituto d’imposta la relativa certificazione. L’Amministrazione Finanziaria inizialmente era incline a negare il diritto allo scomputo delle ritenute subite in assenza della certificazione del sostituto (Risoluzione Ministeriale n.1034 del 31 Ottobre 1977), successivamente, con la Risoluzione n.68 del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di “concedere” il diritto allo scomputo a condizione che il contribuente sia in grado di produrre congiuntamente la fattura e la documentazione bancaria dalla quale risulta che l’importo è stato incassato al netto della ritenuta, il tutto corredato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso esaminato dai giudici di Treviso, l’esecuzione della ritenuta è stata comprovata mediante l’esibizione di dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, ove veniva attestato che gli importi erano stati pagati al netto delle ritenute.
In sede di controdeduzione, l’Ufficio ha basato le sue difese sulla mancata produzione della documentazione “richiesta” con la risoluzione 68 del 2009, costituita, come detto, dalle fatture, dai documenti bancari e dalla dichiarazione sostitutiva.
I giudici, correttamente, hanno rammentato che il sostituito/contribuente non può essere responsabile dell’operato del sostituto/cliente, visto che, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, avrebbe potuto richiedere dati e informazioni al sostituto d’imposta, considerato il fatto che essa ha anche a disposizione efficienti strumenti informatici strumentali a verificare “se la mancata trasmissione della certificazione corrisponda a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento”.
A queste conclusioni è giunta la settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza depositata in data 22 settembre 2010 n. 105, che ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento scaturita a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
E’ infatti frequente che il contribuente, pur subendo determinate ritenute, non riesca poi ad ottenere dal sostituto d’imposta la relativa certificazione. L’Amministrazione Finanziaria inizialmente era incline a negare il diritto allo scomputo delle ritenute subite in assenza della certificazione del sostituto (Risoluzione Ministeriale n.1034 del 31 Ottobre 1977), successivamente, con la Risoluzione n.68 del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di “concedere” il diritto allo scomputo a condizione che il contribuente sia in grado di produrre congiuntamente la fattura e la documentazione bancaria dalla quale risulta che l’importo è stato incassato al netto della ritenuta, il tutto corredato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso esaminato dai giudici di Treviso, l’esecuzione della ritenuta è stata comprovata mediante l’esibizione di dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, ove veniva attestato che gli importi erano stati pagati al netto delle ritenute.
In sede di controdeduzione, l’Ufficio ha basato le sue difese sulla mancata produzione della documentazione “richiesta” con la risoluzione 68 del 2009, costituita, come detto, dalle fatture, dai documenti bancari e dalla dichiarazione sostitutiva.
I giudici, correttamente, hanno rammentato che il sostituito/contribuente non può essere responsabile dell’operato del sostituto/cliente, visto che, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, avrebbe potuto richiedere dati e informazioni al sostituto d’imposta, considerato il fatto che essa ha anche a disposizione efficienti strumenti informatici strumentali a verificare “se la mancata trasmissione della certificazione corrisponda a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento”.
domenica 26 settembre 2010
Chiarimenti sull'abolizione del canone RAI
La circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2010 n. 46 ha fornito i chiarimenti relativi ai requisiti e alle modalità di fruizione dell'esenzione dal Canone RAI prevista, per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni, dall'art. 1 co. 132 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).L'agevolazione, riferita all'apparecchio televisivo del luogo di residenza, riguarda i soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età, con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98 euro (516,46 euro per tredici mensilità), non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge stesso e titolari di un reddito proprio.
Per avvalersi del beneficio, gli interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei suddetti requisiti entro:- il 30 aprile di ciascun anno, per coloro che fruiscono dell'agevolazione per la prima volta;
- il 31 luglio, per coloro che intendono beneficiare dell'esenzione per la prima volta in relazione al secondo semestre dell'anno.
Limitatamente al 2010, il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva è il 30 novembre.
La circolare dell'Agenzie delle Entrate ha il sapore della beffa. E' vero che gli over 75 non dovranno più pagare l'abbonamento per la tv pubblica, ma le condizioni specificate rendono la notizia tragicomica: il provvedimento infatti riguarda gli anziani con un reddito pressoché alle soglie della miseria più nera per i quali, probabilmente, guardare la televisione è l’ultimo dei problemi.
giovedì 23 settembre 2010
Quadro RE - Disposizioni ai fini della compilazione
Nella compilazione del quadro RE del Modello UNICO 2010 PF, occorre prestare attenzione alle novità normative e interpretative recentemente intervenute.
Sotto il primo aspetto, rilevano le modifiche in materia di spese di vitto e alloggio, per le quali il 2009 è stato il primo anno di applicazione del regime di deducibilità al 75% introdotto dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008).
Per quanto riguarda i chiarimenti ufficiali, si ricordano quelli resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, in materia di:
- somme incassate da un professionista per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune dei locali (spese telefoniche, per l'energia elettrica, ecc.): esse non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quali componenti positivi di reddito. Il costo sostenuto dal professionista intestatario delle utenze può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti, la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente all'attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Per i professionisti che corrispondono il rimborso, il relativo costo è deducibile nell'esercizio di erogazione (principio di cassa);
- compensi incassati dal professionista tramite bonifico bancario: al fine di individuare il periodo d'imposta in cui il provento concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente bancario (c.d. “data disponibile”), senza che assumano alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati sul conto corrente, o il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico o, ancora, il momento in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.
Approfondimenti:
- art.54 DPR 22.12.1986 n.917
- Circolare Agenzia Entrate n°38 del 23/06/2010
- Il Sole 24 Ore pag.36 del 23/09/2010 "Il riaddebito da un taglio ai costi" (Meneghetti)
Per quanto riguarda i chiarimenti ufficiali, si ricordano quelli resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, in materia di:
- somme incassate da un professionista per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune dei locali (spese telefoniche, per l'energia elettrica, ecc.): esse non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quali componenti positivi di reddito. Il costo sostenuto dal professionista intestatario delle utenze può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti, la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente all'attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Per i professionisti che corrispondono il rimborso, il relativo costo è deducibile nell'esercizio di erogazione (principio di cassa);
- compensi incassati dal professionista tramite bonifico bancario: al fine di individuare il periodo d'imposta in cui il provento concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente bancario (c.d. “data disponibile”), senza che assumano alcun rilievo la c.d. “data valuta”, utile esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati sul conto corrente, o il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico o, ancora, il momento in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.
Approfondimenti:
- art.54 DPR 22.12.1986 n.917
- Circolare Agenzia Entrate n°38 del 23/06/2010
- Il Sole 24 Ore pag.36 del 23/09/2010 "Il riaddebito da un taglio ai costi" (Meneghetti)
sabato 18 settembre 2010
PEC: obbligo anche per i professionisti iscritti nell’elenco speciale
Con il Pronto Ordini n. 152/2010, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ricordato che anche gli iscritti nell'elenco speciale sono tenuti a comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.
Ai sensi dell'art. 16 co. 7 del DL 185/2008, tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale sono obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC. Per il Consiglio, il termine va inteso come albo/elenco, così come chiarito in una FAQ CNIPA, dove è detto che chi non svolge libera professione, ma è comunque iscritto in un albo o elenco istituito con legge dello Stato, è ugualmente obbligato a comunicare all’ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, in base al DL citato, i professionisti in questione avrebbero dovuto dotarsi di PEC e comunicare l'indirizzo ai rispettivi Ordini o Collegi territoriali entro il 29.11.2009, termine, tuttavia, ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo.
Per tutelare la privacy dei professionisti, inoltre, Ordini e Collegi dovrebbero provvedere a pubblicare in un elenco riservato, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con l'indicazione del relativo indirizzo PEC.
Riferimenti normativi:
Art.16 DL 29.11.2008 n.185
Ai sensi dell'art. 16 co. 7 del DL 185/2008, tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale sono obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC. Per il Consiglio, il termine va inteso come albo/elenco, così come chiarito in una FAQ CNIPA, dove è detto che chi non svolge libera professione, ma è comunque iscritto in un albo o elenco istituito con legge dello Stato, è ugualmente obbligato a comunicare all’ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, in base al DL citato, i professionisti in questione avrebbero dovuto dotarsi di PEC e comunicare l'indirizzo ai rispettivi Ordini o Collegi territoriali entro il 29.11.2009, termine, tuttavia, ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo.
Per tutelare la privacy dei professionisti, inoltre, Ordini e Collegi dovrebbero provvedere a pubblicare in un elenco riservato, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con l'indicazione del relativo indirizzo PEC.
Riferimenti normativi:
Art.16 DL 29.11.2008 n.185
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