domenica 17 aprile 2011

730/2011: documentazione da presentare


Prima di recarsi dal commercialista il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare vanno esibiti i seguenti documenti:
  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.
Studio Fanni
Ufficio autorizzato CAF CGN
Via Loru, 15
09125 Cagliari
www.studiofanni.net

domenica 10 aprile 2011

Modello 730/2011: chi può utilizzarlo e chi no?



E' periodo di 730 e come ogni anno i contribuenti cominciano a prendere appuntamento negli studi dei Dottori Commercialisti per la predisposizione e per l'invio del modello.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il Modello 730 presenta alcuni vantaggi:
- il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Dottore Commercialista o Caf);
- il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
- se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730. Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
- redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
- non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
- nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
Studio Fanni - Ufficio Autorizzato CAF CGN
Prenotazione appuntamenti per il 730: tutti i giorni dal lunedì al venerdì chiamando allo 070.2358120.

mercoledì 23 marzo 2011

Leasing immobiliare: novità introdotte dalla Legge di stabilità 2011 e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.12/2011, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2011 in materia di imposizione indiretta dei contratti di leasing immobiliare.
Per ciò che concerne la registrazione del contratto di leasing, le modifiche apportate all'art.1 della tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86, non comporteranno il venir meno dell'obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione finanziaria immobiliare redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Agenzia chiarisce che, qualora il contratto di leasing sia stipulato mediante scrittura privata non autenticata, esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e l'imposta di registro dovrà essere corrisposta in misura fissa. Per quanto concerne il pagamento dell'imposta sui canoni per i contratti di leasing in corso al 1 gennaio 2011, la circolare n.12 specifica che l'imposta di registro non dovrà più essere versata per tutte le annualità i cui termini di pagamento siano ancora in corso alla data del 1 gennaio 2011. Se invece il termine per il pagamento era già scaduto al 1 gennaio 2011, il contribuente che non abbia provveduto al pagamento sarà comunque tenuto ad adempiere, pagando anche sanzioni ed interessi. In ogni caso, quanto pagato a titolo d'imposta di registro sui canoni di leasing potrà essere portato in deduzione nel computo dell'imposta sostitutiva, sia nel caso in cui il leasing riguardi immobili strumentali, che abitativi.
Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso al 1 gennaio 2011, la circolare chiarisce che:
- l'imposta è dovuta sia per i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi che strumentali, nonché per i contratti aventi ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione ed anche ove il leasing abbia ad oggetto immobili adibiti a cava o impianti fotovoltaici;
- l'imposta non è dovuta in relazione a contratti di leasing aventi ad oggetto immobili dei quali la società di leasing non abbia ancora acquistato la proprietà;
La circolare specifica inoltre che, ai fini del computo dell'imposta sostitutiva, si deve assumere quale base imponibile per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, il costo di realizzazione del fabbricato così come indicato nel contratto di leasing.
nel computo degli anni di durata del contratto, rileveranno anche le frazioni di anno, per le quali è necessario fare riferimento ai giorni residui (da dividere per 365).
Approfondimenti:
- Circolare Agenzia delle Entrate n.12 del 11.03.2011

giovedì 10 marzo 2011

Spese di manutenzione su beni immobili in locazione



Generalmente nei contratti di locazione di beni immobili è previsto che le spese di piccola manutenzione siano a carico del conduttore, mentre tutte le altre solitamente rimangano a carico del locatore.
Tuttavia, le parti possono convenire di porre a carico del locatore anche le spese di ordinaria amministrazione.
Dal punto di vista contabile occorre fare una distinzione netta tra spese ordinarie e straordinarie.
Le spese ordinarie, sono tutte quelle di ruotine e relative alle piccole riparazioni, sostituzione di pezzi soggetti ad usura, tinteggiatura di locali, ecc. Sono costi di esercizio che in bilancio vanno classificati per natura. Se l’impresa fa ricorso ad appalti, il costo confluisce nella voce B.7 del Conto economico (Costi per servizi). Se si ricorre a manutenzione con l’ausilio delle strutture interne, il costo va classificato per natura e, quindi, i costi per materiali affluiscono in B.6 del conto economico (costi per materie prime, cc.), in B8 (costi per godimento di beni di terzi), i costi del personale dedito esclusivamente alle manutenzioni ovvero impiegato in detta attività in maniera occasione affluiscono in B.9 del conto economico (costi per il personale), altri costi eventualmente in B.14 (Oneri diversi di gestione).
Le spese di manutenzione straordinaria, sono quelle che si traducono in un aumento significativo e tangibile della produttività, della sicurezza e della vita utile del bene. Se esse fossero sostenute per beni propri, le spese andrebbero capitalizzate ad incremento del valore dei beni cui fanno riferimento (capitalizzazione nello stato patrimoniale) e, pertanto, sarebbero ammortizzate congiuntamente al costo del bene oggetto di manutenzione. Ciò, sempre che nel contratto non sia previsto qualcosa di diverso.
Nel caso in cui le spese siano a carico dell’utilizzatore, premesso che non è iscritto in bilancio un bene su cui operare la capitalizzazione, le spese di manutenzione e riparazione straordinaria relative a beni di terzi devono essere capitalizzate secondo le regole previste dal Principio contabile n. 16 e Principio contabile n. 24.
La capitalizzazione avviene:
- tra le immobilizzazioni materiali, quando la manutenzione porta ad eseguire migliorie identificabili e separabili dal bene cui si riferiscono al termine del contratto. In questi casi le spese confluiscono nella specifica categoria di appartenenza dell’immobilizzazione. In sostanza, si rileva un vero e proprio bene che sarà trattato come tale. Classico è l’esempio degli impianti di condizionamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali (o meglio tra le spese pluriennali), nel momento in cui migliorie non sono autonomamente identificabili né separabili al termine del contratto. Può essere il caso ad esempio del rifacimento del tetto posto a carico del locatario nel contratto di locazione di un immobile. Circa l’esposizione in bilancio, la classificazione delle spese straordinarie avviene, in base al principio contabile OIC n. 24, alla voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali” di Stato patrimoniale.
Esiste tuttavia, una diversa interpretazione che trova il suo fondamento nella norma di comportamento n. 119 del 1993 dell’Associazione dei dottori commerciali (ADC). In base a tale norma, le spese straordinarie vanno classificate alla voce B.I.1 “Costi di impianto e di ampliamento”.
Gli effetti dell’una o dell’altra metodologia non sono neutri.
Seguendo l’orientamento ADC, la classificazione tra i “Costi di impianto e ampliamento” impone che vengano rispettate le regole imposte dal codice civile per tale voce:
- l’ammortamento deve essere effettuato in un periodo non superiore a 5 anni;
- il divieto di distribuire dividendi se utili e riserve presenti in bilancio non coprono il valore residuo da ammortizzare.
Se si utilizza la classificazione proposta dal principio contabile, le spese pluriennali devono essere ammortizzate in un periodo pari al minore tra quello di utilità delle spese stesse e quello del diritto di godimento del bene di terzi (durata residua della locazione) tenendo conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto, se dipendente dalla volontà del conduttore.
Ai fini IRES, per le spese di manutenzione ordinarie manca nel TUIR una disposizione specifica dato che, trattandosi di beni non di proprietà, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 102, c. 6, TUIR. Pertanto le manutenzioni ordinarie su beni di terzi sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza così come confermato anche dalla RM 9/543 del 8.2.1979.
Anche per le spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi, manca nel TUIR una disposizione specifica. L’Amministrazione finanziaria, a più riprese, ha sostenuto che ai fini fiscali valgono gli stessi criteri di ammortamento adottati ai fini civilistici. In caso di classificazione in B.I.7, occorre far riferimento all’art. 108, c. 3, TUIR, che ne prevede la deducibilità “nel limite della quota imputabile (quota di ammortamento) a ciascun esercizio”. In tal senso la Ris. N. 9/2980 del 10/7/1982 e Circ. 27/E del 31/5/2006.
Ai fini IRAP non vi sono particolari vincoli per la deduzione. La deducibilità fiscale delle spese segue le regole di imputazione delle spese in bilancio. In sostanza: se le spese sono ammortizzate, la quota di ammortamento di bilancio è deducibile; se le spese sono imputate al conto economico, il costo è deducibile.

domenica 27 febbraio 2011

CUD 2011

Scade domani 28.2.2011 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pensionistici devono consegnare il modello CUD 2011 - approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 17.1.2011 n. 169232 - a tutti coloro che hanno percepito nel periodo d'imposta 2010 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR.
Oltre a queste tipologie di reddito, nel modello CUD dovranno essere indicate le relative ritenute d'acconto operate e le detrazioni effettuate, nonché i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST.
Modalità di consegna
Come disposto dall'art. 4 co. 6-quater del DPR 22.7.98, n. 322 il modello CUD deve essere consegnato in duplice copia entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Vi è inoltre la possibilità, per il datore di lavoro, di trasmettere al dipendente il CUD in formato elettronico, a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per ricevere e stampare il CUD rilasciato in via elettronica. In questo caso, il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere il modello in via elettronica, provvedendo, in caso contrario, alla consegna del documento in formato cartaceo.
Si precisa comunque che la consegna in forma cartacea è sempre obbligatoria quando i destinatari sono, ad esempio, gli eredi oppure il dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.
Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono scegliere, utilizzando l'apposita scheda allegata al modello medesimo, di destinare l'8 per mille dell'IRPEF allo Stato oppure a un'Istituzione religiosa e/o il 5 per mille della propria IRPEF ad associazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche.
Principali novità
Tra le principali novità del modello, ricordiamo in sintesi:
- la detassazione dei premi di produttività come da ultimo prorogata dall'art. 1 co. 47 della L. 220/2010: a tal proposito, si evidenzia la presenza di nuovi campi nei quali indicare le somme erogate nel 2008, 2009 e 2010 ai fini della produttività e della redditività oppure per lavoro straordinario, assoggettabili a imposta sostitutiva ma sulle quali sia stato invece applicato il regime ordinario;
- l'indicazione delle somme percepite da docenti e ricercatori rientrati in Italia, che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009);
- l'applicazione dell'addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di bonus e stock option che eccedono il triplo della parte fissa delle retribuzioni, per i dirigenti e gli amministratori del settore finanziario (ex art. 33 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010);
- l'indicazione dell'importo dell'acconto addizionale comunale IRPEF certificato nel precedente CUD, ma non trattenuto a causa di eventi eccezionali;
- la ripresa degli adempimenti a seguito del sisma in Abruzzo;
- l'agevolazione IRPEF per i lavoratori del comparto sicurezza.

sabato 19 febbraio 2011

Richiesta di rimborso


Il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato.
A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti con:
- la dichiarazione dei redditi
- specifica domanda
Rimborsi da dichiarazione
Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la pensione.
Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.
Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente deve espressamente indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito. La scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la sua compensazione con altri tributi da versare. Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata dall’Agenzia delle Entrate.
Rimborsi su istanza
Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eccedenti l’importo dovuto occorre presentare una domanda entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.
Possono verificarsi tre ipotesi:
1) La domanda è accolta
2) La domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto)
3) L’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria).
Come sono pagati i rimborsi?
L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme secondo le modalità indicate dal contribuente e in base all’importo da pagare.


domenica 13 febbraio 2011

Prima casa: basta l'istanza di trasferimento della residenza!


Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione prima casa è necessario, tra le altre condizioni, che l’acquirente risieda (o svolga la propria attività) nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato o dichiari, in atto, di volervi trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Sul requisito della “residenza” si sofferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza 3507, depositata in cancelleria l’11 febbraio 2011.
L’ordinanza riprende alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi al requisito della residenza.

Si ricorda, in proposito, che la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, richiede (tra le altre condizioni per l’applicazione del beneficio fiscale) che l’immobile sia ubicato, alternativamente:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede;
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;
- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.

Ai fini della verifica della sussistenza della condizione in commento, è indispensabile, pertanto, stabilire in quale momento un soggetto possa definirsi “residente” in un dato Comune.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito in più occasioni (da ultimo, si veda Cass. 18580/2010) che, ai fini di tale prova, non rileva il dato fattuale, ma è necessario fare riferimento al dato anagrafico.

Tuttavia, anche su quest’ultimo elemento possono sorgere dubbi. Infatti, ci si può chiedere se sia sufficiente che entro 18 mesi il contribuente abbia fatto richiesta al Comune per il cambio di residenza, o se sia indispensabile che la pratica per il cambio di residenza sia stata effettivamente portata a termine con successo. In proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12 agosto 2005 n. 38, ai fini della valutazione della sussistenza della condizione della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, chiarisce che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 2 del DPR 30 maggio 1989 n. 223. Tale indicazione, è stata precisata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che ai fini del godimento dell’agevolazione è sufficiente la presentazione dell’istanza di trasferimento della residenza, anche se essa non sortisce esito positivo (Cass. 1° luglio 2009 n. 15429), a meno che la domanda sia respinta ma non venga impugnata dal contribuente (Cass. 14399/2010).
Alcuni di questi princìpi vengono ripresi nell’ordinanza 3507/2011, la quale rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva di riconoscere l’avvenuta decadenza dall’agevolazione prima casa per il mancato trasferimento della residenza nel Comune. L’ordinanza condivide, infatti, le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, riprendendo la giurisprudenza secondo cui il beneficio fiscale “spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso”.

Dubbi, invece, sorgono in relazione all’affermazione, contenuta nell’ordinanza 3507/2011, secondo la quale il termine “valorizzato in ricorso” (ovvero il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza) avrebbe “carattere meramente sollecitatorio” e non natura perentoria, sicché al suo decorso non potrebbe ricondursi alcuna decadenza, la quale invece deriverebbe, secondo la Corte, solo dal decorso del termine triennale di cui all’art. 76 del DPR 131/86, termine che, inoltre, la Corte sembra far decorrere, nel caso in esame, dalla data di registrazione dell’atto.

L’affermazione stupisce per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, per il fatto che la decadenza (in caso di mancato rispetto del termine di 18 mesi) è prevista dalla Nota II-bis, la quale la riconduce alla mendacità delle dichiarazioni da rendere in atto (tra le quali rientra anche quella relativa al trasferimento della residenza nei 18 mesi);
- in secondo luogo, per il fatto che il termine di tre anni venga computato dal momento della registrazione del contratto mentre, applicando i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1196/2000, trattandosi di ipotesi di “mendacio sopravvenuto” il termine di tre anni decorrerebbe in ogni caso solo dalla data in cui l’avveramento della condizione divenga impossibile (ovvero, nel caso di specie, proprio dal decorso dei 18 mesi previsti dalla legge per attuare il trasferimento della residenza).