domenica 12 dicembre 2010

Disciplina degli omaggi per i professionisti

Ogni anno, con l'arrivo delle festività natalizie, è frequente che i professionisti acquistino beni per cederli a titolo di omaggio a clienti e collaboratori.
Ai fini del reddito di lavoro autonomo, occorre distinguere il trattamento fiscale dei suddetti beni sulla base del soggetto destinatario dell'omaggio.
Per quanto riguarda gli omaggi destinati ai clienti del professionista, il TUIR, stabilisce che sono comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio. Infatti il comma 5 dell'art.54 del TUIR dice espressamente che "il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta".
Si riporta un esempio al fine di chiarire meglio quanto sopra scritto: si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2010, sia pari a 100.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 1.200 euro, di cui 250 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 250 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 1.000 euro (1% di 100.000,00 = 1.000,00);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 200 euro.
In ordine invece agli omaggi destinati ai dipendenti e/o collaboratori del professionista, in assenza di una specifica disciplina, si ritiene che il relativo costo sia deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR.

lunedì 6 dicembre 2010

Saldo ICI 2010: scadenza 16 dicembre


Entro il 16 dicembre deve essere versata la seconda rata relativa all'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) 2010.

Presupposto per l'applicazione dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

Al pagamento sono tenuti coloro che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono soggetti passivi ICI anche il locatario di locazione finanziaria e il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

L'ICI è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso; il versamento è previsto in due soluzioni:

- il 16 giugno è prevista la rata di acconto

- tra il 1 e il 16 dicembre si deve versare invece il saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente ha comunque facoltà di dar luogo al versamento dell'ICI dovuta in un'unica soluzione, versando l'intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno).

I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’agente della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto agente della riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’agente della riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. o tramite il modello F24.

Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunaledell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.


sabato 4 dicembre 2010

Visto di conformità sulla dichiarazione: soggetti abilitati al rilascio

Il TAR del Lazio 19.11.2010 n. 33676 ha confermato che i professionisti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. "tributaristi") non possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
Per rilasciare il visto di conformità non è sufficiente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (per i tributaristi, ai sensi del DM 19.4.2001), in quanto occorre anche essere:
- dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi;
- oppure soggetti iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria.
L'esclusione dei tributaristi dal novero dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è valida indipendentemente dalla specifica rilevanza attribuita al visto sulle dichiarazioni IVA, al fine di compensare nel modello F24 i relativi crediti per un importo superiore a 15.000,00 euro annui, ai sensi dell'art. 10 del DL 78/2009, stante l'assenza di diverse indicazioni al riguardo da parte del legislatore.
Analoga preclusione al rilascio del visto di conformità, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, riguarda altresì i soggetti iscritti:
- solo nel registro dei revisori contabili;
- nell'Albo degli avvocati;
- negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
È stato quindi rigettato il ricorso presentato da un'associazione di tributaristi (LAPET) e da un tributarista, con il quale si richiedeva l'annullamento della circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, nella parte in cui ha escluso i tributaristi dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.

sabato 27 novembre 2010

Incentivi per il fotovoltaico: nuova procedura telematica.

A decorrere dall'1.12.2010, le richieste di incentivazione per fruire dei benefici del "secondo" Conto energia devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, attraverso il portale WEB predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE SPA, seguendo la procedura descritta nell’apposita guida. L’unico documento da inviare in forma cartacea - a mezzo raccomandata A/R, posta celere, prioritaria, ordinaria, consegna a mano o tramite corriere - resta la dichiarazione di accettazione della convenzione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del soggetto responsabile. Sotto il profilo procedurale, i soggetti responsabili devono presentare al GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (pena la decadenza dall'ammissibilità alle tariffe incentivanti), l'apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. Si ricorda che il “secondo” Conto energia, ossia quello previsto dal DM 19.2.2007, riguarda gli impianti fotovoltaici entrati in funzione entro il 31.12.2010; per gli impianti che entreranno in funzione a decorrere dall'1.1.2011 si applica infatti il "nuovo" conto energia di cui al DM 6.8.2010.
Ulteriori informazioni sul sito: http://www.gse.it/

venerdì 26 novembre 2010

Addizionale comunale: come si calcola? Come si paga?

Le regole di prelievo dell'addizionale comunale irpef sono le stesse di quelle previste per l'addizionale regionale. Si applicano, quindi, i criteri previsti per l'irpef ordinaria.
Per il calcolo è necessario applicare due quote distinte: una, l'aliquota di compartecipazione, è fissata annualmente dallo Stato con proprio decreto ministeriale. L'altra quota viene stabilita su facoltà del Comune ed è variabile da Comune a Comune.
Per la base imponibile si applicano le medesime regole dettate per l'addizionale regionale all'irpef.
Ai sensi dell'art.1, co.143, L.296/2006, dal 2007 il versamento dell'addizionale comunale irpef va effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo, distinto per ciascun Comune.
In attuazione dell'art.1, co.143, L.296/2006, con il D.M. 5/10/2007 sono state stabilite le modalità operative per effettuare, dall'1/1/2008, il versamento a titolo di acconto e di saldo dell'addizionale comunale irpef direttamente al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Tali modalità si applicano ai sostituti d'imposta e ai contribuenti per le imposte proprie. In particolare, con riferimento ai soggetti privati, il versamento dell'addizionale va eseguito con il Mod.F24 o il Mod.F24 EP, evidenziando quanto dovuto ad ogni Comune in base al domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale ed utilizzando gli appositi codici tributo da associare ai codici catastali dei Comuni disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo per il versamento dell'addizionale comunale irpef sono quelli istituiti con la R.M. n°368/2007 per i versamenti tramite Mod.F24 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), e quelli istituiti con la R.M. n°367/2007 per i versamenti tramite Mod.F24 EP (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento) per gli enti pubblici in regime di tesoreria unica.

lunedì 22 novembre 2010

Addizionale regionale: come si calcola? Chi lo paga?

L'addizionale regionale all'irpef segue le regole di prelievo dell'irpef ordinaria. Ai sensi dell'art.3,co.1,D.Lgs.56/2000, le singole Regioni, con provvedimento da pubblicare sulla "Gazzetta Ufficiale" entro il 30 novembre di ciascun anno, possono maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale, pari allo 0,9% fino ad un massimo dell'1,4%.
La base imponibile si calcola applicando le relative aliquote sul reddito complessivo determinato ai fini irpef, al netto degli oneri deducibili. In ogni caso, se l'irpef ordinaria risulta pari a zero o negativa, non sono dovute nemmeno le addizionali.
L'obbligo di assoggettamento all'addizionale è previsto solo per i soggetti per i quali è effettivamente dovuta irpef; pertanto sono esonerati dall'addizionale i possessori di redditi:
- esenti da irpef o tassati con imposte sostitutive irpef;
- soggetti a tassazione separata;
ai quali corrisponde un'irpef dovuta di ammontare pari a zero o non superiore a € 12,00.
Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, l'addizionale regionale, viene determinata all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d'imposta, il quale ha l'obbligo di indicare l'ammontare dell'addizionale trattenuta nella certificazione unica per i dipendenti e assimilati (CUD) rilasciata al soggetto sostituito a norma dell'art.4,co.6-ter e 6-quater, DPR322/1998. L'importo dell'addizionale dovuta è trattenuto nell'anno successivo a quello di riferimento da un minimo di 9 ad un massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

venerdì 12 novembre 2010

Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Questo mese di novembre è iniziato all'insegna degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate con la quale vengono comunicate ai contribuenti anomalie o irregolarità riscontrate nei modelli dichiarativi.
Le dichiarazioni inviate dai contribuenti (dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap) sono soggette a tre distinte tipologie di controlli: automatico, formale e sostanziale. Spenderei due parole sui primi due tipi di controllo, perchè sono quelli che colpiscono i contribuenti nella generalità dei casi.
Con il controllo automatico, l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare la coerenza interna di ciascuna dichiarazione e di far emergere eventuali anomalie. E' previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973 e dice che "avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta . 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta".
Ma se il controllo automatico è attuato nei confronti di tutte le dichiarazioni entro la data in cui è possibile inviare la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, per il controllo formale è previsto un tempo più ampio: può essere attuato, infatti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione.
Il controllo formale comporta il confronto fra i dati della dichiarazione e gli altri dati in possesso dall’Agenzia da altre fonti: per esempio, si confrontano gli acconti formalmente dichiarati dal contribuente con quelli che si sono effettivamente versati, oppure si verifica che il credito riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente non sia stato compensato nel frattempo con altri debiti.
E' previsto dall'art. 36-ter del DPR 600/1973 e dice che " gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (25/l). 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
Anche questa tipologia di controllo è attuata ormai con metodi automatizzati nei confronti di tutte le dichiarazioni, ed eventuali anomalie molto raramente possono sfuggire alla rete delle verifiche.
Qualora il contribuente si vedesse recapitare presso il proprio domicilio una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei precedenti tipi, prima ancora di farsi prendere dal panico è necessario che capisca davanti a che tipo di documento si trova, analizzi freddamente che tipo di richiesta gli viene fatta dall'amministrazione finanziaria e soprattutto verifichi se le somme che gli vengono richieste sono effettivamente dovute o meno.
Nei casi più complessi è consigliabile rivolgersi a un Dottore Commercialista.