mercoledì 14 settembre 2016

Sanzioni penali sul 770/2016



Scade domani il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta relativa all’anno 2015. Il termine – inizialmente fissato al 31 luglio, domenica, e dunque automaticamente slittato al 1° agosto – è infatti stato differito definitivamente al 15 settembre anche dopo le pressioni dei professionisti che hanno chiesto più tempo perché proprio il 1° agosto sarebbe scattata la sospensione feriale degli adempimenti fiscali. La scadenza per la presentazione del modello 770 è legata anche alla consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute (che ha subito importanti modifiche che per la prima volta ora troveranno applicazione) e al nuovo delitto di omessa presentazione. 


Omessa dichiarazione 
L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, introdotta dal Dlgs 158/2015 e in vigore dal 22 ottobre dello scorso anno, comporta la reclusione da diciotto mesi a quattro anni e scatta soltanto se l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro. Per espressa previsione si applicano le regole già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, in base alle quali non si considera omessa, tra l’altro, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine. 
Ne consegue che il reato non si consuma al momento della scadenza del 770 ma nei successivi 90 giorni, potendo il contribuente, entro detto arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. Quest’anno pertanto la data di riferimento (ai fini penali) è il 14 dicembre 2016 (90 giorni successivi al 15 settembre), sempreché, evidentemente sia stata omesso il versamento delle ritenute per un importo superiore a 50mila euro.


Omesso versamento 
L’altro reato legato alla presentazione del 770 riguarda l’omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000). 
In dettaglio, a seguito delle modifiche normative, si rischia la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui non si effettui tale versamento per somme superiori a 150mila euro (fino allo scorso anno l’importo era di 50mila euro). 
Da evidenziare che, rispetto alla precedente versione è ora previsto che le omissioni non debbano più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.
La nuova fattispecie fa infatti riferimento alle «ritenute … dovute sulla base della stessa dichiarazione» e non più a quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
Da quest’anno, così, per la commissione del reato sarà sufficiente l’indicazione nel modello 770 dell’importo non versato, non risultando più necessarie le certificazioni rilasciate al sostituito. L’innalzamento della soglia (a 150mila euro), essendo più favorevole al trasgressore, si applica anche per il passato. La previsione invece della semplice indicazione nel modello 770 delle ritenute (e non più la necessità di rilasciare la certificazione) risultando più sfavorevole al reo, trova applicazione solo per il futuro e quindi per la prima volta da quest’anno.
Da tener presente poi che se entro il 15 settembre il contribuente versa una somma che consente di contenere l’omissione al di sotto dei 150mila euro non commetterà reato. Ad esempio, se le ritenute non versate nel 2015 sono pari a 200mila euro, sarà sufficiente che il contribuente, entro domani, 15 settembre, versi 50.001 euro per non commettere reato (l’omissione infatti scenderebbe al di sotto della soglia penale). Scaduto il termine, un eventuale parziale pagamento successivo a tale data, non risolve il problema penale in quanto è necessaria l’integrale estinzione del debito tributario anche a rate, da concludersi prima dell’inizio del dibattimento. 
In ipotesi di integrale pagamento si verifica una causa di non punibilità e quindi il contribuente non potrà essere perseguito penalmente. È peraltro possibile chiedere al giudice – in caso di pagamenti dilazionati – due proroghe di tre mesi cadauna per concludere i versamenti e usufruire della non punibilità.


Fonte - Sole24Ore

venerdì 19 agosto 2016

Regime forfetario





Qual è la principale agevolazione fiscale per chi si mette in proprio? Le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o un’arte o professione nel 2016 possono avvalersi del regime forfettario di determinazione del reddito, modificato dalla legge di Stabilità 2016 tagliando l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per i primi cinque anni di nuove attività, dal 15 al 5%. 

I soggetti interessati 
Possono fruire del regime forfettario gli imprenditori individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali (se non danno luogo a società di fatto) e gli esercenti arti e professioni non in forma associata. Sono, quindi, escluse le società di persone e le associazioni tra artisti e professionisti.

Possono accedere al regime, oltre ai soggetti residenti in Italia, anche quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. 


Le cause di esclusione 
Occorre, però, verificare che non sussistano cause di esclusione. Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che nell’anno di applicazione della disciplina in esame: 
- si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva, o di regimi forfettari di determinazione del reddito (quale il patent box). I produttori agricoli che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del Tuir sono titolari di reddito fondiario e possono, quindi, applicare il regime in esame per le altre attività produttive di redditi d’impresa o di lavoro autonomo; 
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8) del Dpr 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del Dl 331/1993; 
- partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero a Srl a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, di cui al successivo articolo 116. L’esclusione non opera se la partecipazione è ceduta nel corso dell’anno, perchè al contribuente non sarà imputato il reddito di partecipazione.
L’accesso al regime è inoltre precluso a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati che eccedono l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale limite non deve essere operata se il rapporto di lavoro è cessato: rilevano, però, i redditi di pensione e quelli derivanti da nuovi lavori, che vanno considerati ai fini del raggiungimento della soglia. 


Le condizioni 
È possibile applicare il regime in esame, sia in fase di accesso che durante la sua applicazione, se:
- sono conseguiti ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie. In caso di svolgimento di più attività, il limite va calcolato assumendo l’importo più elevato, anche se relativo all’attività non prevalente;
- sono sostenute spese per prestazioni di lavoro per un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- il costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non è superiore a 20.000 euro. Sono esclusi gli immobili, compresi quelli detenuti in locazione.
Rilevano il prezzo di acquisto (al netto dell’Iva anche non detratta), quello sostenuto dal concedente il bene in leasing e il valore normale dei beni in locazione, noleggio e comodato (determinato alla data del contratto). I beni utilizzati promiscuamente concorrono nella misura del 50%. 
La verifica dei presupposti in esame va effettuata con riguardo all’anno precedente a quello di primo accesso al regime e a ciascuno degli anni successivi in cui si fruisce dello stesso. 


Le nuove attività 
I soggetti che intraprendono una nuova attività possono avvalersi della riduzione dell’aliquota al 5 per cento, da applicare al reddito determinato forfettariamente, a condizione che:
- non sia stata esercitata, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’arte, o professione, o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- non venga proseguita l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria professionale. L’attività non deve essere, in pratica, esercitata nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni di quella precedente. Si verifica la prosecuzione anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente. Non rilevano le attività di lavoro dipendente a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa “precarie”, cioè svolte per un periodo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività e quella svolta in qualità di collaboratore dell’impresa familiare. Può fruire del regime forfetario il lavoratore andato in pensione che svolge la stessa attività in forma di lavoro autonomo;
- non sia proseguita un’attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori al limite stabilito per accedere al regime forfettario.



Fonte Sole24Ore - inserto "Focus Estate"

giovedì 28 luglio 2016

Da agosto sul Sole24Ore ci sarà un "focus estate" per i professionisti



Arriva «Focus estate». Le pagine tematiche quotidiane pensate per i professionisti e le imprese per essere aggiornati su tutte le ultime novità e farsi trovare pronti agli impegni della ripresa dell’attività. 
Da lunedì 1° agosto fino al 2 settembre i lettori del Sole 24 Ore, all’interno della sezione «Norme e tributi» troveranno due pagine con cadenza tematica fissa. Il lunedì gli esperti del Sole si soffermeranno sulle problematiche legate alla casa e al condominio; il martedì sarà la volta di diritto e giustizia; il mercoledì di lavoro e previdenza; il giovedì di fisco e incentivi; il venerdì si chiude la settimana con società e imprese.
La prima puntata dell’iniziativa sarà in edicola (e online per gli abbonati digitali) lunedì prossimo e sarà dedicata alle nuove regole fiscali “di favore” (in fatto di Iva e imposta di registro) per chi acquista immobili ad uso residenziale e, in particolare, compra la prima casa. Senza trascurare le novità e gli incentivi in fatto di leasing, acquisto finalizzato all’affitto e al rent to buy. 
La settimana proseguirà, nell’ordine, con i focus su: 
- Codice della strada e nuove regole sull’omicidio stradale; 
- possibilità di trasformare i premi di produttività in servizi per i lavoratori; 
- agevolazioni per le imprese a partire dal maxi-ammortamento del 140% (gli acquisti incentivati dei beni produttivi deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre), senza trascurare la ricerca e l’innovazione; 
- nuove regole sul falso in bilancio con attenzione alle prime pronunce della Cassazione.


(Fonte Sole24Ore)

martedì 21 giugno 2016

Piano Sulcis, aiuti per sviluppo e competitività delle imprese


Sarà pubblicato a breve il bando per la concessione di aiuti alle micro e piccole imprese, operanti da almeno 3 anni, che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale nel territorio dei comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias esclusivamente finalizzato ad aumentare la competitività dell’impresa. Potranno essere finanziati piani di valore compreso tra 15 mila e 150 mila euro, coperti per almeno il 25% con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi. 

La regione Sardegna ha infatti previsto l'attivazione di un bando per la concessione di aiuti alle micro o piccole imprese, operanti da almeno 3 anni, che intendano realizzare un piano per lo sviluppo aziendale nel territorio dei comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias, esclusivamente finalizzato ad aumentare la competitività dell'impresa.
La dotazione complessiva del bando è di € 6.550.00 ripartita in modo da garantire ai settori ritenuti prioritari una quota pari a circa il 50%, come di seguito indicato:

- Industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie): € 1.800.000
- Turismo: € 972.000
- Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali): 505.500
- Altri settori ammissibili: € 3.277.500

L'intervento è gestito dalla Regione Sardegna con il supporto tecnico di Invitalia.
La documentazione sul bando sarà consultabile a partire da mercoledì 22 giugno 2016.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 6 luglio 2016 e saranno avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

giovedì 28 gennaio 2016

Limite all'utilizzo dei contanti: con la Legge di Stabilità sale a 3.000 euro



La Legge di Stabilità 2016 prevede l’innalzamento della soglia di utilizzo del denaro contante da 1.000 a 3.000 euro.
La nuova regolamentazione é stata istituita con l’obiettivo di allineare il limite di utilizzo del denaro contante rispetto alla media europea e di dare una nuova spinta “psicologica” ai consumi.
Ne consegue che dal 1°gennaio 2016 tutte le operazioni fra privati (persone fisiche o persone giuridiche) regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro saranno assolutamente lecite, qualora, al contrario, il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (e non più 1.000 euro) sarà necessaria/obbligatoria la fruizione di strumenti di pagamento tracciabili (come ad esempio i bonifici bancari o postali, le carte di debito o di credito e gli assegni non trasferibili).
I nuovi limiti si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative ed ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.
Al contrario, si segnala che il nuovo limite dei 3.000 euro non si applicherà sui pagamenti effettuati con assegno e ai cosidetti “money transfer”. Gli assegni, infatti, potranno essere privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per importi inferiori ai 1.000 euro, i money transfer (ovvero i trasferimenti di denaro per mezzo di intermediari diversi da banche) mantengono il limite a 1.000 euro.

Infine si ritiene di dover chiarire un punto che spesso crea dubbi e incomprensioni: ogni soggetto é libero di prelevare al bancomat o allo sportello qualsiasi importo, indipendentemente dalle soglie previste per l’utilizzo del contante. L’istituto di credito tiene traccia di ogni prelevamento e, soltanto nel caso i prelevamenti “sostanziosi” siano ripetuti e costanti nel tempo, viene effettuata una segnalazione alle autorità competenti. L’obbligo imposto dalla normativa sull’utilizzo del denaro contante é infatti circoscritto ai soli trasferimenti di denaro effettuati tra soggetti diversi all’interno di una transazione, nel caso di prelevamento bancario le somme restano di proprietà dello stesso soggetto e non rientrano nella fattispecie disciplinata e limitata dalla norma.

sabato 24 gennaio 2015

Diritto annuo alla Camera di Commercio: nuovi importi per il 2015



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1/1/2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. L’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), aveva previsto una riduzione graduale del diritto annualedelle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria:
  • del 35% per l’anno 2015;
  • del 40% per l’anno 2016;
  • del 50% a decorrere dall’anno 2017.
Per le imprese individuali l'importo del contributo è fisso (già ridotto del 35%):
  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 57,20;
  • imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese: € 130,00;
Dovranno versare in via transitoria in misura fissa (già ridotto del 35%):
  • i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 19,50. Nessun importo è per loro dovuto per le unità locali da loro possedute.
  • le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società tra avvocati, versano un diritto annuale di € 130;
  • le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale di € 65.
Per le società iscritte nella sezione ordinaria l'importo del contributo è variabile per scaglioni di fatturato.
Il valore finale va RIDOTTO del 35% su valore calcolato.
Nel caso in cui l'importo calcolato preveda dei decimali, accorre arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

giovedì 15 gennaio 2015

Perdite su crediti: sono insufficienti le lettere di sollecito al debitore per dedurre la perdita



Con l’ordinanza n. 403 del 14 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado con la quale l’invio di due lettere che sollecitavano l’adempimento dell’obbligo contrattuale è stato ritenuto requisito insufficiente a provare la certezza della perdita su crediti, con la conseguente indeducibilità della medesima.
La sentenza in commento, relativa a un periodo d’imposta in cui non risultavano ancora vigenti le fattispecie di deducibilità "automatica" introdotte dal DL 83/2012 e dalla L. 147/2013, ribadisce la necessità, in capo al contribuente che desideri portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che l’hanno generata, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.
La definitività della perdita (e la conseguente deducibilità) può essere dimostrata con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario: al riguardo, il riferimento agli “elementi” certi e precisi lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita.
In proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013, ha fornito, nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma e sulla base della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza, alcune linee guida per individuare la sussistenza delle condizioni di deducibilità.